Cassazione penale, SS.UU., sentenza 22/02/2018 n° 8770
Dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 22 febbraio 2018, n. 8770 emerger che deve essere assolto il medico che segue correttamente le linee guida ma sbaglia ad attuarle per imperizia dovuta a colpa lieve.
La questione sottoposta alle Sezioni Unite era “Quale sia, in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni, l’ambito applicativo della previsione di non punibilità prevista dall’art. 590-sexies c.p., introdotta dalla legge 9 marzo 2017, n. 24, c.d. legge “Gelli-Bianco” (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).
L’art. 6 della legge in commento ha introdotto una particolare causa di non punibilità sulla responsabilità colposa per morte o lesioni personali da parte degli esercenti la professione sanitaria, con limitazione agli eventi verificatisi a causa di imperizia e sul presupposto che siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee-guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee-guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Come risaputo, le linee-guida costituiscono un condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi, reputate tali dopo una accurata selezione e distillazione dei diversi contributi, senza alcuna pretesa di immobilismo e senza idoneità ad assurgere al livello di regole vincolanti.
Secondo gli ermellini, l’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell’attività medico-chirurgica: a) se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia nella individuazione e nella scelta delle linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.
La Suprema Corte fa buon uso dei principi di cui alla novella 24/2017, risultando escluso che l’errore non punibile possa riguardare la selezione da parte del medico delle buone pratiche da applicare al caso concreto; l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 590-sexies c.p., riguarda la fase di attuazione delle linee guida, escludendo la responsabilità del medico che, per colpa sotto forma di imperizia, si sia discostato dagli standard in maniera solo marginale.