tracciati cardiotocografici che evidenziano sofferenza fetale – CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE – SENTENZA 14 dicembre 2011, n.46472

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE – SENTENZA 14 dicembre 2011, n.46472

Non risponde di omicidio colposo il sanitario che, pur in presenza di tracciati cardiotocografici che evidenziano sofferenza fetale, omette di intervenire per accelerare il parto con intervento chirurgico, determinando il decesso di un neonato e la nascita del gemello con grave danno encefalico. La presenza di una pregressa condizione patologica dei feti non consente di affermare senza dubbio che le ultime ore del parto siano state decisive per l’insorgenza dei danni.

CASUS DECISUS

Una donna in avanzato stato di gravidanza gemellare veniva ricoverata di notte presso un ospedale. Il medico di guardia del reparto di ostetricia, pur in presenza di tracciati cardiotocografici che evidenziavano sofferenza fetale, ometteva di intervenire per accelerare il parto con intervento chirurgico. Si giunse ad un parto naturale, a seguito del quale un figlio decedeva, mentre l’altro riportava un grave danno encefalico. Al sanitario si rimproverava di avere trascurato i dati allarmanti e di avere omesso le iniziative che la situazione imponeva. Il giudice di seconde cure, confermando la pronuncia di primo grado, lo assolveva escludendo l’esistenza della prova certa in ordine all’evitabilità degli eventi per effetto di una tempestiva esecuzione di parto cesareo. Il Procuratore generale della Repubblica ricorreva per cassazione.

ANNOTAZIONE

La Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe è chiamata a verificare se il decesso di un neonato e la nascita del gemello con gravi danni encefalici sia da ricondurre eziologicamente alla condotta omissiva di un sanitario che aveva trascurato i dati allarmanti e aveva omesso le iniziative che la situazione imponeva. Il Supremo Consesso sottolinea che la gravidanza della donna era a rischio ed avrebbe richiesto un ben più intenso monitoraggio; tuttavia il sanitario, pur avendo trascurato i segni di sofferenza denunciati dal tracciato tococardiografico, non può essere responsabile penalmente, non essendovi elementi di giudizio che consentano di ritenere con certezza che la tempestiva esecuzione di parto con taglio cesareo avrebbe eliso le conseguenze dannose subite dai feti all’esito di parto spontaneo. La leggerezza è semmai censurabile sotto il profilo della colpa professionale. Ripercorrendo l’apparato motivazionale della sentenza dei giudici di merito, la quarta sezione penale precisa che la presenza di una pregressa condizione patologica dei feti non consente di affermare senza dubbio che le ultime ore prima del parto siano state decisive per l’insorgenza o l’ingravescenza dei danni. Tale valutazione esula dalle valutazioni rimesse alla Corte di legittimità che, pertanto, attesa la corretta applicazione della regola di giudizio della certezza conforme all’insegnamento delle Sezioni Unite (Franzese) operata dalla Corte territoriale, rigetta il ricorso.

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