dott.sa Eleonora Maria Donadio, infermiera legale forense
Consiglio Direttivo APSILEF
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Con la sentenza in epigrafe i giudici di piazza Cavour statuiscono che la garanzia della libertà e segretezza della corrispondenza privata e il diritto alla riservatezza nel rapporto di lavoro (presidi della dignità del lavoratore), impediscono di elevare a giusta causa di licenziamento il contenuto in sé delle comunicazioni private del lavoratore, trasmesse col telefono personale a persone determinate e con modalità significative dell’intento di mantenere segrete le stesse, a prescindere dal mezzo e dai modi con cui il datore di lavoro ne sia venuto a conoscenza. Contrariamente si configura violazione di segretezza delle comunicazioni scambiate tra soggetti privati.