Lavoratore che ha una condotta che integra gli estremi del cd. «disvalore ambientale».
È stato riconosciuto come giusta causa di licenziamento il comportamento del lavoratore che integra gli estremi di un cd. disvalore ambientale, ossia costituisca un «modello diseducativo o comunque disincentivante nei confronti degli altri di- pendenti della compagine aziendale, specialmente se a lui sott’ordinati», soprattutto se proviene da un lavoratore che, per ruolo e mansioni, «avrebbe dovuto dimostrare il massimo esempio di correttezza sul lavoro» (Cass. 4-12-2002, n. 17208). Tale fattispecie si realizza quando la gravità della condotta discende non solo dall’operato del dipendente in contrasto con le norme interne dell’impresa, ma anche dalla posizione di responsabilità rivestita dal medesimo all’interno dell’organizzazione aziendale.