Pubblicato in Sentenze 16/07/2012
La sentenza n. 11798 del 12 luglio 2012 ha dichiarato che il provvedimento, se preso nei confronti di un dipendente che abbia disturbi di ansia, soffra di attacchi di panico e abbia una labilità emotiva esasperata, è inefficace.
E ciò, nonostante sia stata omessa la tempestiva comunicazione della malattia. Il lavoratore infatti sotto questo punto di vista è tutelato dalla disciplina del contratto collettivo, per la quale in caso di patologia caratterizzata da ansia e panico non è possibile sanzionare il dipendente sul piano disciplinare.
Quando, poi, la labilità emotiva perdura nel tempo, si aggrava, e sfocia in una vera e propria sintomatologia depressiva, vi è un vero e proprio giustificato impedimento idoneo ad escludere la sanzionabilità disciplinare dei fatti addebitati.
Nel caso di specie c’era stata questa evoluzione della patologia, riconducibile tra l’altro al tempo del licenziamento: probabilmente la condotta del lavoratore era imputabile al suo fragile equilibrio psicologico ma, trattandosi di una vera e propria malattia, il licenziamento è illegittimo e al lavoratore viene riconosciuta tutela in base al contratto collettivo.