Reperibilità malattia: cosa succede in caso di violazione?

A cosa serve la visita fiscale e come richiederla

20 maggio 2015 – La disciplina vigente in materia di controlli medico fiscali stabilisce che il datore di lavoro non può effettuare accertamenti diretti in merito allo stato patologico di un suo dipendente assente per malattia. Tali verifiche infatti devono essere richieste all’Inps o all’Asl di zona, che si occuperanno di accertare l’effettiva esistenza della patologia e il certificato medico che la attesta.

Le visite medico fiscali possono essere di ruotine per iniziativa dell’ufficio Inps che effettua controlli a campione oppure su specifica richiesta del datore di lavoro. Le visite richieste all’Inps sono condotte dai medici delle ASL oppure da quelli che fanno parte di liste speciali istituite presso ciascuna sede Inps.

Quando un datore di lavoro intende richiedere una visita di controllo deve specificare se questa riguarda, o meno, un dipendente che ha diritto all’indennità di malattia Inps. Se l’indennità non spetta, il datore di lavoro dovrà richiedere preventivamente che, in caso di irreperibilità del lavoratore presso il suo domicilio, sia effettuata una visita ambulatoriale e un accertamento in merito alle eventuali giustificazioni rese dal soggetto per l’assenza.

Nuovi orari visita fiscale per statali e dipendenti privati

Durante l’assenza per malattia, il lavoratore ha l’obbligo di rendersi reperibile presso il proprio domicilio, o ad altro indirizzo da lui indicato al momento della redazione del certificato medico che indica l’inizio dello stato patologico. L’obbligo di reperibilità vige, sia nei giorni feriali che festivi, in fasce orarie diversificate per dipendenti statali e pubblici e assunti nel settore privato.

Dipendenti statali e assunti negli enti locali devono essere reperibili dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, per chi è assunto nel settore privato invece le fasce orarie per reperibilità malattia sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Violazione dell’obbligo di reperibilità malattia: le conseguenze

La violazione dell’obbligo di reperibilità è sanzionata a prescindere dall’effettiva presenza dello stato di malattia, e può costituire giusta causa di licenziamento. In altre parole se il dipendente è uscito di casa durante gli orari previsti per la reperibilità può essere sanzionato anche se effettivamente malato.

Fanno eccezione solo i casi in cui il soggetto è uscito di casa per motivi legati alla cura della patologia, ad esempio, per comprare le medicine o sottoporsi ad una visita medica specialistica. È bene precisare che il lavoratore ha anche l’obbligo di non aggravare il proprio stato di salute, ostacolando la guarigione e ritardando quindi il rientro sul posto di lavoro.

Sono tuttavia previste alcune situazioni in cui l’assenza è considerata giustificata, ad esempio se si verificano situazioni tali da rendere imprescindibile la presenza del lavoratore altrove, al fine di evitare gravi conseguenze per sé o per un componente del suo nucleo familiare.

http://www.licenziamento.org/leggi-e-normative/reperibilita-malattia-cosa-succede-in-caso-di-violazione/

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