Dopo settimane di attesa, l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari è diventato ufficiale.
Il decreto-legge 1° aprile 2021, nello specifico all’articolo 4 “prevede l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”.
Vediamo dunque come, a livello provinciale, tale disposizione verrà applicata.
Innanzitutto, viene definita una dead line: 31 dicembre 2021. Entro tale data gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, elle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
In caso di accertato pericolo per la salute, documentabile e documentato dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
Da un punto di vista comunicativo-organizzativo, il compito più importante compete agli ordini professionali, i quali trasmettono l’elenco degli iscritti (entro l’11 aprile 2021), con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione o alle provincie autonome in cui ha sede. Entro lo stesso termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.
Entro 10 giorni dalla data di ricezione degli elenchi sopra indicati, le amministrazioni regionali o le provincie autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV2 la regione o provincia autonoma, nel rispetto delle norme sulla privacy, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
Ricevuta la segnalazione, l’ASL di residenza invita l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, l’ASL, successivamente alla scadenza del predetto termine di 5 giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
Scaduti i termini, l’ASL accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
L’adozione dell’atto di accertamento da parte della ASL determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
La sospensione di cui sopra è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.
Ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Stornelli Muzio, Coordinatore Ufficio Stampa e Comunicazione