07 aprile 2017- Un genitore è stato condannato in secondo grado per maltrattamenti – articolo 572 del codice penale – e ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per «avere erroneamente riconosciuto l’abitualità delle condotte aggressive e il dolo unitario.
Inoltre si parla di reformatio in pejus. Quindi:
– in 1° grado il tribunale aveva escluso una condotta abituale osservando che il clima familiare non era sempre teso;
– in 2° grado gli elementi di prova erano gli stessi e legittimamente non c’è stato dibattimento (già Cassazione 41736/2015; 45453/2014) ma il tribunale ha deciso appunto in pejus;
– non motivando, sostiene la Cassazione, il necessario elemento psicologico del dolo abituale «che caratterizza il reato di maltrattamenti, limitandosi a richiamare il generico criterio per il quale non è necessario uno specifico programma criminoso, ma è sufficiente la consapevolezza di persistere in un’attività vessatorio diretta a ledere la personalità della vittima, senza argomentare circa la coscienza e la volontà dell’imputato di persistere in un’attività vessatoria».
Per questo è stato richiesto un nuovo giudizio sul punto.