Questo argomento è ancora molto discusso. All’infermiere spetta o meno di procedere direttamente con l’emotrasfusione? Cerchiamo di uscire da questa gabbia mentale e analizziamo il discorso:
Abbiamo studiato per anni il famoso art.12 della Legge 107/90, che disciplina l’attività trasfusionale e tre anni dopo, la Commissione nazionale per l’attività trasfusionale del Ministero stilò le linee guida, dove definiva tutti i momenti e le persone interessate all’atto trasfusionale: La trasfusione è un atto medico e deve essere effettuata dal medico. Va considerato che tali linee guida sono state emanate prima dell’introduzione del Profilo Professionale (1994) e prima dell’abrogazione del Mansionario (1999).
In tanti anni però c’è stata una evoluzione delle competenze.
- DM 739/94 (Profilo professionale)
- Legge 42/99 (Disposizioni in materie di professioni sanitarie)
- Legge 251/2000 (Disciplina delle professioni sanitarie)
- Codice Deontologico del 2009
E’ stata introdotta anche una nuova normativa in proposito:
- Legge Legge 219/2005 (Nuove discipline dell’attività trasfusionali)
- Raccomandazione n.5 marzo 2008 del Ministero della Salute ( Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO
L’emotrasfusione era considerata “atto medico” poiché si riteneva che il sangue fosse un organo, ergo, era considerata un trapianto d’organo e di conseguenza la procedura era spettante al medico. Va precisato però che il sangue non è prettamente un organo ma è un tessuto connettivo, quindi tale linea netta di competenze non è più valida.
In conclusione gli infermieri possono procedere alla emotrasfusione in quanto:
- La Legge 219/2005 (Nuove discipline delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati) all’articolo 27 abroga espressamente la Legge 107/90 e con essa le obsolete linee guida.
- Si rafforza il concetto dell’abrogazione o meglio ancora dell’aggiornamento delle linee guida del 1993, in seguito all’uscita delle Raccomandazioni n.5 marzo 2008.
- Le Raccomandazioni del Ministero della Salute elencano in maniera esaustiva le attività da compiere e il soggetto preposto indicandolo quasi sempre “L’operatore che effettua il prelievo“, “l’operatore che esegue la trasfusione” e indicando espressamente il medico essenzialmente per la firma del modulo di richiesta di emocomponenti.
Ma attenzione a ciò che si compie, fatelo sempre con professionalità. Richiamo l’attenzione su alcune definizioni, tra le altre, che rendono bene il contesto di responsabilità che siamo chiamati ad affrontare nella pratica sanitaria in generale e nelle procedure trasfusionali nello specifico.
Colpa: “Atteggiamento psicologico caratterizzato da negligenza, imprudenza, imperizia”. Non si vuole l’evento, ma non si agisce con le dovute cautele al fine di evitarlo
Danno: “Insieme di conseguenze pregiudizievoli derivanti da condotta illecita altrui”
Competenza: “Messa in atto di comportamenti che consentono di eseguire con sicurezza ed efficacia le specifiche attività professionali, ottenendo esiti compatibili con best practice o standard di qualità definiti”.
Errore: “Fallimento nella pianificazione e/o esecuzione di una sequenza di azioni che determina il mancato raggiungimento, non solo attribuibile al caso, dell’obiettivo desiderato”.
Imperizia: “Insufficiente conoscenza o applicazione delle regole proprie di una professione”
Legge dell’arte: Per la professione infermieristica la legge dell’arte scaturisce dal disposto e dalla correlazione tra il Profilo Professionale, la Legge 42/99, il Codice Deontologico, la pratica quotidiana
Procedure diagnostico terapeutiche, DM 739/94 art. 3 lettera d: “Insieme di azioni tecniche correttamente applicate nel rispetto delle evidenze scientifiche, dei protocolli interni, delle linee guida, delle normative vigenti, delle prescrizioni ricevute, del titolo posseduto, del profilo rivestito, delle declaratorie di riferimento”.
Rapporto di causalità: “Legame inscindibile tra l’azione e/o l’omissione e l’evento”
Responsabilità (da responsus e habilitas) Capacita’ di dare conto delle proprie azioni in rapporto ad una sanzione, a garanzia e rinforzo di un dovere di comportamento. Essere “responsabili” determina un rapporto causa-effetto: chiunque con le proprie azioni cagioni un danno ad altri e’ tenuto a ripararlo
. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno stesso.
Roberto Corbezzolo