Il 13 Aprile é stato approvato all’unanimità il nuovo Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche.
Leggendo la Carta fondamentale della nostra Professione è evidente che dopo 10 anni si è nuovamente “persa” un’occasione di crescita ed emancipazione.
Riemergono prepotentemente alcune (seppur velate) posizioni che a mio dire NON sono più “sostenibili” o almeno NON “condivisibili” all’unanimità.
Ma entriamo nello specifico:
Utilizziamo un termine che ai più giovani della professione ormai non dice più nulla ma che a mio avviso resta utile riscoprire….”il metaparadigma”: che etimologicamente significa “oltre il modello” e che racchiude al suo interno ciò che è pertinente all’infermieristica.
Cosa si vede oltre “questo modello”?.
Riporto alcuni passaggi significativi.
Art.1 …”.agisce in maniera consapevole, autonomo e responsabile.”…(evidentemente vi é una discresia tra quanto affermato e la realtà demansionante imperante che in questi 10 anni non si è potuto o voluto contrastare).
Art. 8 Educare all’essere professionista…”.si impegna attivamente nell’educazione e formazione professionale degli studenti e nuovi colleghi.” ( è una contraddizione in termini, l’educazione e la formazione professionale deve essere un pre-requisito all’esercizio della professione; e per quanto riguarda gli studenti l’attività formativa è ad appannaggio dell’Universita che è garante è certificatore del percorso formativo e titolo di studio rilasciato.
Art.24 Cura nel fine vita (cosa si intende per gesto assistenziale?
Come ribadito in sede di audizione presso la Federazione, nel gesto assistenziale (inteso come l’incontro tra l’infermiere è la persona assistita, che spesso si concretizza con un gesto) non vedo una finalità consapevole, autonoma e responsabile; ecco perché il “gesto” solo arricchendosi di un “senso” (sotteso al razionale scentifico) si tramuta in “Atto assistenziale” (quello sì proprio dell’infermiere).
Dunque l’atto assistenziale é “luogo di senso” per chi lo effettua (professionista) e chi lo riceve (assistito).
Art.36 Operatori di supporto….(concordo con posizioni di altri) che ritengono opportuno eliminare il termine “presenti” nell’articolo poiché in manieta pretestuoso verrebbe interpretato come “se presenti”; di fatto asserendo che in loro assenza si giustifica il demansionamento.
Art.48 Attività consulenziale è peritale…(dopo il pastrocchio con l’accordo FNOPI-CNF-CSM, l’ambiguità e la parziale rettifica …sono in attesa di comprendere in maniera univoca quanto recita l’articolo…”…in effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso…”.
Nel complesso si è fatto un “piccolo” passo avanti rispetto al precedente Codice, ma siamo molto lontani da “quel grande passo per la Professione” che tutti si aspettavano.
Francesco Paolucci, Ufficio Stampa APSILEF.