LEGGE 26 febbraio 1999 n. 42

“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”.

DISAMINA DELLA NORMATIVA

Questa legge è una diretta conseguenza del D.M. 739/94 e segna un importante cambiamento per la professione infermieristica. Innanzitutto questa legge, ha avuto il merito e la forza di cancellare, ossia di abrogare il termine ausiliario che caratterizzava la professione infermieristica (e non solo), e ciò non solamente dal T.U. del 1934 ma da ogni altra disposizione di legge.

Pertanto, dal 1999 la professione infermieristica è professione sanitaria a tutti gli effetti e non più ausiliaria (rispetto alla professione medica), ossia subordinata ad altre professioni. Non esistono più professioni principali e professioni ausiliarie, ma solo professioni sanitarie, costituite da una specificità a sé stante, con attività e ambiti di competenza propri.

La Legge n. 42/99 ha inoltre determinato l’abrogazione del “mansionario” ( D.P.R. 225/74), ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V che si riferiscono alle mansioni dell’Infermiere Generico, una figura “a esaurimento” che gode di autonomia ridotta e di competenze limitate, chiaramente definite. Il mansionario viene sostituito da tre criteri guida:

  • il profilo professionale dell’infermiere (indicato nel D.M. 739/94);
  •  la formazione di base e post-base
  • il Codice deontologico.

Quindi il bagaglio culturale, professionale e di esperienza (al quale si affianca la necessaria formazione permanente), visto alla luce del profilo e del codice deontologico, costituisce l’imprescindibile strumento professionale e giuridico che fornisce attualmente all’Infermiere i riferimenti della sua autonomia e responsabilità definendo così i criteri guida per l’esercizio della professione.

Oltre a questi tre criteri guida, la legge pone anche due limiti: le competenze previste per i medici e quelle previste per gli altri sanitari laureati. L’imperativo che emerge da questa nuova normativa è la responsabilità, una responsabilità a tutti i livelli e in tutti i campi di esercizio professionale; inoltre, è la prima volta che il legislatore italiano riconosce il Codice deontologico come elemento fondamentale e irrinunciabile dell’esercizio professionale. Infine, tra gli aspetti di primaria rilevanza della legge, emerge il riconoscimento dell’equipollenza (valore uguale) del diploma di infermiere professionale acquisito secondo la precedente normativa con il nuovo diploma universitario. Tale equipollenza ha valore sia ai fini dell’esercizio professionale che dell’accesso alla formazione post-base.

download

MARA PAVAN – Infermiere Legale e Forense

Share this post