LEGGE 10 agosto 2000 n. 251

“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”.

DISAMINA DELLA NORMATIVA

Questa legge ha il grande merito, comunque, di legittimare e rafforzare l’autonomia e la responsabilità infermieristica, non solo a livello clinico-assistenziale ma anche a livello gestionale-organizzativo e formativo. La prima parte dell’Art. 1, ribadisce sostanzialmente e ripropone i contenuti della Legge n.42/1999 e sancisce la piena autonomia della professione infermieristica attribuita dal complesso di norme vigenti, che fa sì che ormai si possa affermare con assoluta sicurezza che non esistono più gli antichi vincoli di subordinazione dell’Infermiere nei confronti del medico. Un’affermazione inedita contenuta nella Legge n.251/2000 è data dall’indicazione esplicita che l’Infermiere deve utilizzare metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza. L’elemento qualificante l’autonomia dell’Infermiere è proprio la pianificazione per obiettivi dell’assistenza infermieristica con le connesse specifiche metodologie; è evidente come debba trattarsi di autonomia che “prescinde da prescrizioni mediche e che deve essere realizzata per iniziativa personale”.

L’obiettivo e il fine di questa legge è chiaro: l’ormai obsoleto approccio al paziente attraverso un metodo di lavoro per compiti va abbandonato e occorre fare propria la metodologia per obiettivi, già teorizzata da oltre cinquant’anni dalla comunità scientifica e professionale infermieristica e oggi fatto propria in una legge. Inoltre, in riferimento all’autonomia e responsabilità, specifica che tutte le funzioni indicate nel Profilo Professionale sono sempre svolte in autonomia, anche quando questa non sia apertamente indicata, e anche nelle attività svolte in collaborazione, in èquipe o dietro prescrizione medica. Ciò indica la possibilità, se pur implicita, di una “meta-autonomia” cioè di un pensiero autonomo, che si manifesta prima e al di sopra dell’attività autonoma e collaborativa. È un pensiero critico che consente di discernere proprio se si tratta di un’azione autonoma o che necessita dell’intervento e del contributo di altre professioni.

“Il significato dell’autonomia professionale sta a dimostrare che l’Infermiere è una figura professionale indipendente rispetto al medico, con specifiche competenze sue proprie e con una propria area di competenza e responsabilità dove il medico non può intromettersi”. Il medico pertanto, non potrà “immischiarsi” nell’assistenza infermieristica e, conseguentemente, non potrà “imporre” all’Infermiere le modalità di un intervento di competenza di quest’ultimo e, ancora, non potrà mai indicare “all’Infermiere quali attività compiere per soddisfare i bisogni assistenziali del paziente”.

In altre parole, la Legge n. 251/2000 vuole veder realizzato un professionista responsabile dei processi assistenziali, che sia in grado di prendersi cura della persona, tale dovendo essere il suo mandato, consapevole che svolte una funzione fondamentale all’interno delle diverse articolazioni del sistema salute, dall’assistenza di base fino alla docenza e alla dirigenza dei servizi.

MARA PAVAN – Infermiere Legale e Forense

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