CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, SENTENZA DELL’ 08/06/2012 N. 22347/12
Due Medici e un Coordinatore Infermieristico, nella rispettiva qualità di Dirigente Medico della Direzione sanitaria e coordinatore della Commissione preposta al controllo delle infezioni ospedaliere (CIO), di Dirigente responsabile della U.O. di Patologia neonatale, e di Infermiere Coordinatore Infermieristico della predetta U.O., sono stati chiamati a rispondere del reato di omicidio colposo, per la morte di tre neonati i quali, degenti presso la Terapia intensiva Neonatale della predetta U.O., contraevano una infezione ospedaliera, rispettivamente da Pseudomonas aeruginosa, da germe sconosciuto e da Staphylococcus aereus, a causa della quale decedevano per sepsi neonatale ad esordio tardivo.
Ai predetti sanitari venivano contestati, agli esiti di accertamenti specialistici, vari profili di colpa omissiva e commissiva individuati nella omissione di procedure per la promozione volte alla informazione del personale infermieristico, per la programmazione ed applicazione dei protocolli operativi e delle misure precauzionali per la prevenzione delle infezioni ospedaliere nonché nella effettuazione incompleta e non sistematica delle dovute indagini colturali microbiologiche di routine, con la conseguente omissione dei dovuti controlli per il contenimento della contaminazione ambientale e l’attivazione di una specifica indagine epidemiologica, che portava alla morte dei neonati. II giudicante, all’esito di una perizia collegiale, riteneva che gli elementi non consentivano di comprovare la responsabilità degli imputati in ordine al decesso dei neonati, mancando la prova, in termini di ragionevole certezza, del nesso causale tra la condotta contestata ed i decessi dei neonati. Da ciò la decisione di pronunciare sentenza di non luogo a procedere con la formula perché il fatto non sussiste. Avverso tale decisione ricorre Il PM il quale contesta la logicità della decisione nella misura in cui aveva recepito, per escludere il nesso causale, una ricostruzione dei fatti non condivisibile laddove aveva fatalisticamente dato per ineluttabile la trasmissione di agenti patogeni ed il conseguente decesso di tutti i prematuri, trascurando il profilo del manchevole ossequio alle prescrizioni sull’igiene, accertato in sede peritale, così rendendo la sentenza viziata da grave carenza motivazionale. Il ricorrente rilevava altresì che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, la fonte dei germi non era ignota dal momento che i periti avevano precisato che la sepsi era di origine nosocomiale. Ricorrono altresì le parti civili, le quali articolano due motivi strettamente connessi. Dopo aver evidenziato il tormentato iter del procedimento caratterizzato da due consulenze del PM e da una superperizia disposta in sede di incidente probatorio si lamenta il travisamento degli esiti della perizia disposta dal giudice in sede di incidente probatorio che aveva concluso nel senso che la sepsi aveva avuto un ruolo causale nel decesso dei neonati sottolineando altresì che non necessariamente i neonati sarebbero comunque morti a causa della loro condizione di prematuri, così concludendo nel senso della sussistenza di un nesso causale tra la carenza di profilassi e la morte dei neonati. Considerato in diritto la cassazione ha affermato che (…) I motivi non possono, però, trovare accoglimento (…) rigettando i ricorsi presentati.
Il giudicante affermava che anche in caso di corretta applicazione delle procedure e delle misure volte a prevenire le infezioni non sarebbe stato possibile, allo stato attuale della scienza e della prassi medica, assicurare condizioni di perfetta sterilizzazione degli ambienti di ricovero dei neonati. Anche se fosse stata evitata l’infezione, sarebbe rimasta una percentuale di probabilità, stimata approssimativamente nel 7%, di decesso dei neonati per complicanze correlate al loro stato di prematuri. Tenuto conto della impossibilità, della quale avevano dato atto anche i periti, di assicurare ambienti ospedalieri privi di germi patogeni, della considerazione che i germi individuati sono ubiquitari nonché della debolezza degli organismi dei neonati prematuri, suscettibili di varie complicazioni, la sentenza affermava l’insussistenza di una prova certa che l’evento medio causativo della morte (la sepsi) fosse attribuibile alla condotta degli imputati, in quanto da un lato, era rimasta ignota la fonte specifica dei germi patogeni e dall’altro, anche in caso di adozione di tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di infezioni, sarebbe rimasto un rischio non trascurabile di contrarre comunque l’infezione, essendo così impossibile stabilire una correlazione tra l’omissione contestata ed i decessi. La cassazione ha affermato la correttezza di tale ragionamento che ha escluso il nesso causale tra le condotte, principalmente omissive, contestate agli imputati ed i decessi dei neonati, considerando che i periti consultati hanno affermato che anche adottando correttamente tutte le misure preventive sarebbe rimasto un rischio non trascurabile di contrarre le sepsi stimabile in una percentuale variabile tra il 10% ed il 32%.
Fonte: IPASVI
Qui la sentenza: Cass_infezione_neonati