Lavoratrice non rientra dalla maternità’:illegittimo il licenziamento disciplinare se la lattera di recesso contrasta con la precedente lettera di addebito per assenze ingiustificate

(Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza 13 febbraio 2013, n. 3536 – Articolo a cura dell’Avv. Daniela Conte )

La Corte di Cassazione – Sez. Lavoro -, con la sentenza n. 3536 del 13.02.2013, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare inflitto ad una lavoratrice madre. Tizia, dopo il parto, non rientra al lavoro e non chiede il congedo facoltativo. Il datore di lavoro le invia una lettera in cui fa riferimento alle assenze ingiustificate, ma non contesta esplicitamente il comportamento della lavoratrice. La medesima, dopo il ricevimento della lettera di addebito, chiede il congedo facoltativo per maternità. Il datore di lavoro decide di procedere al licenziamento disciplinare. Tuttavia, nella lettera di licenziamento indica quale motivo per il recesso l’adozione di procedure non conformi “alle leggi in materia”.

La lavoratrice impugna il licenziamento disciplinare perchè ritenuto illegittimo. Dopo i primi due gradi di giudizio, viene proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte evidenzia il contrasto tra la lattera di addebito inviata dal datore di lavoro alla lavoratrice in maternità – nella quale vi è addebito per le assenze ingiustificate senza alcuna contestazione esplicita – e la lettera di licenziamento disciplinare, nella quale il recesso viene intimato perchè “le procedure da lei adottate non sono conformi a quanto previsto dalla legge in materia“.

I Giudici con l’ermellino hanno ritenuto, pertanto, che nel caso di specie sia stato violato il principio dell’immutabilità della contestazione, che “preclude al datore di lavoro di far valere, a sostegno della legittimità del licenziamento, circostanze diverse rispetto a quelle contestate dovendosi garantire l’effettivo diritto di difesa che la normativa sul licenziamento disciplinare, di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, assicura al lavoratore incolpato”.

Sulla scorta di queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando a diversa sezione della Corte d’Appello anche per le spese del giudizio di legittimità.

Avv. Daniela Conte

LaPrevidenza.it, 07/03/2013

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