Pubblicato In Sentenze il 12/06/2013 |
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14511 del 10 giugno 2013. Pertanto, qualora il datore di lavoro rinnovi un accordo sindacale in scadenza, prescindendo dall’adesione di un sindacato (una volta interpellate tutte le sigle sindacali), non integra per tale motivo alcuna condotta antisindacale. Ciò a maggior ragione se il suddetto accordo non prevede condizioni peggiorative per i dipendenti ma anzi, in quanto migliorativo, comporta un esodo di iscritti dal sindacato non aderente.
Nel nostro ordinamento, i giudici ricordano, non sussiste un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali; piuttosto rientra nell’autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto con organizzazioni sindacali anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente.
Si precisa, inoltre, che nell’attuale sistema normativo della attività sindacale non vige il principio della necessaria parità di trattamento fra le varie organizzazioni sindacali. Lo Statuto dei lavoratori accoglie il principio della parità di trattamento solo per i lavoratori.
Per i sindacati, invece, fa proprio, ai fini del riconoscimento di una particolare tutela, il criterio della maggiore rappresentatività sul piano nazionale; criterio che non impone un’uguaglianza di trattamento dei sindacati forniti di tale requisito né impone l’estensione ad associazioni sindacali diverse da quelle stipulanti di condizioni di esercizio dell’attività sindacale più favorevoli rispetto a quelle previste per legge e che siano riconosciute da contratti collettivi.