Garze dimenticate in addome: di chi è la responsabilità?

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LA SENTENZA 483/2014 del Tribunale di Pescara

Afferma il Tribunale di Pescara che “Il conteggio delle garze, l’accurata ispezione delle viscere esposte e l’utilizzo di tecniche, pure empiriche, idonee a scongiurare fatti gravi e incresciosi come quello accaduto, attengono alla diretta responsabilità degli operatori”. Essendo tratte a giudizio solo le due infermiere è evidente che con la locuzione “operatori” si faccia riferimento proprio alla figura professionale dell’infermiere. L’affermazione che “l’accurata ispezione delle viscere esposte” attenga alla responsabilità diretta degli operatori è manifestamente errata. Tutta la parte del campo operatorio direttamente a contatto con il paziente attiene, in realtà, alla responsabilità diretta del chirurgo primo operatore. Condivisibile invece è il richiamo alla responsabilità del conteggio delle garze e dell’utilizzo delle tecniche per scongiurare il fatto.

Più che tecniche empiriche si tratta infatti di rispetto di precise Raccomandazioni ministeriali e di rigorose check list che lo stesso ospedale aveva recepito con apposita delibera e che impongono precise attività da svolgersi prima di iniziare l’intervento, durante l’intervento, a fine intervento e nell’eventuale cambio dell’operatore o del chirurgo.

La Raccomandazione ministeriale in questione è la n. 2 del marzo 2008 “Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico” – recepita aziendalmente puntualizza minuziosamente la procedura della preparazione e del conteggio nonché le sue modalità.

Non sono emerse durante la fase di chiusura discrepanze di sorta né quindi furono riferite.

E’ incontrovertibile, motiva il Tribunale di Pescara, che spettasse all’infermiere di sala operatoria e strumentista il compito della conta delle garze.

Se il conteggio delle garze – continua la motivazione della sentenza – ad opera delle imputate fosse stato effettuato correttamente, il paziente “non avrebbe subito le conseguenze oggetto del secondo intervento di rimozione della garza e non solo”.

Puntualizza il giudice abruzzese che “Nessun dubbio sussiste circa la nozione e la durata della malattia procurata dal corpo estraneo abbandonato nell’addome del paziente” perché, dopo l’intervento “il paziente fu soggetto ad uno stato di sofferenza acuto e continuativo, protrattosi per settimane e tale da averlo costretto ad un secondo ricovero, a sottoporsi ad accertamenti diagnostici invasivi, a sottoporli in occasione del terzo ricovero all’intervento chirurgico di estrazione della garza, a subire le conseguenze invasive del secondo intervento almeno per due mesi dopo”.

L’azione lesiva del corpo estraneo è stata particolarmente importante tale da portare alla necessità di amputazione di una parte di intestino. Risulta quindi pienamente provato il nesso di causalità tra lo “stato di malattia del paziente” e la presenza del corpo estraneo che ne ha determinato in “via esclusiva” lo stato morboso.

“Se le imputate avessero tenuto la condotta lecita, l’evento, che doveva ritenersi evitabile, non si sarebbe verificato. E, invece, l’evento si è verificato per effetto della condotta commissiva delle imputate (aver lasciato una delle garze laparotomiche all’interno delle viscere)”.

Conclude il Tribunale di Pescara affermando che la condotta delle due imputate è stata “gravemente negligente, imprudente e imperita” soprattutto in relazione alla “virtuosa pratica terapeutica” delineata dalle Raccomandazioni ministeriali recepite aziendalmente.

In tema di responsabilità professionale legate allo smarrimento e alla dimenticanza di corpi estranei durante un intervento chirurgico, tutte le sentenze si basano su 3 livelli di individuazione delle responsabilità stesse:

1) responsabilità riconosciuta solo al primo operatore, il chirurgo o, al più, estesa al secondo operatore chirurgico sulla base del presupposto che competa al chirurgo l’ispezione del campo operatorio a fine intervento. Attualmente questo livello è caduto in disuso, venendo meno l’ausialiarietà della professione infermieristica ed avendo acquisito una responsabilità propria;

2) responsabilità riconosciuta all’equipe completa. E’ attualmente l’orientamento prevalente;

3) responsabilità riconosciuta ai soli infermieri, strumentista e circolante. Raramente utilizzato e mai confermato dalla Cassazione.

Evidentemente Pescara appartiene alla terza possibilità.

Alle infermiere, responsabili del conteggio dei materiali utilizzati, è stato riconosciuto in toto la responsabilità dell’errore, esentando il chirurgo, responsabile invece della corretta esecuzione dell’intervento.

In questo caso risulta inapplicabile la legge Balduzzi. L’esenzione da responsabilità del sanitario è subordinata all’osservanza di linee guida e buone pratica, non ottemperata in questo caso.

Da notare inoltre come non sia stata imputata alle colleghe il “falso materiale in atto pubblico”, avendo esse certificato il corretto conteggio delle garze, ma essendo detto conteggio in realtà errato.

Fonte: Luca Benci – books.google.it


Sentenza: Sentenza-483-2014

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