Con l’art. 51 della legge 3 del 2003 si inserisce nel nostro ordinamento il divieto di fumo nei luoghi chiusi con le eccezioni ex art. 51, co. 1., lett. a e b. Scopo della disposizione è la tutela della salute dei non fumatori.
Art. 51. Legge 3/2003
(Tutela della salute dei non fumatori)
1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio. 4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori. 5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. 7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonchè l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584. 10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
Il divieto di fumo trova applicazione in tutti i locali chiusi, pubblici e privati, escluso le residenze private e i locali idonei per i fumatori. Questo vale, tra gli altri, per: scuole, ospedali, uffici della Pubblica Amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di Enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime, biblioteche, sale di lettura, musei, pinacoteche, bar, ristoranti, circoli privati, discoteche, palestre, sale corse, sale gioco, sale video game, sale Bingo, i cinema multisala, i teatri. Il divieto di fumare si applica anche negli studi professionali e negli uffici aperti unicamente ad utenza interna, come, tipicamente, alcuni uffici bancari o l’ufficio di ragioneria di un’azienda.1
Ad oggi non esiste una normativa statale che disciplini il divieto di fumo nei luoghi aperti pubblici, privati aperti ad utenti o al pubblico. Infatti, sembrerebbe ancora che il divieto di fumare si applica in tutti i locali chiusi. Pertanto, si potrà fumare in tutti i luoghi all’aria aperta, compresi i cortili delle scuole e degli ospedali. Salvo specifica direttiva del Direttore Sanitario o del Preside. Il Direttore sanitario […] può comunque decidere di vietare il fumo anche nei cortili. In tal caso il cartello con il divieto dovrà specificare che vi è il divieto in quanto esiste una circolare interna che lo prevede.
Nel 2016, però, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dlgs 6/2016 che recepisce la Direttiva europea 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. Sono state, inoltre, introdotte in decreto, al capo II intitolato “Misure a tutela dei minori”, alcune disposizioni non espressamente previste dalla Direttiva, ma fortemente sostenute dal Ministero della salute, in quanto coerenti con l’obiettivo di assicurare la maggior protezione possibile per i minori, anche favorendo la denormalizzazione del fumo per ridurre l’accettabilità sociale di tale comportamento:
- • divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco di nuova generazione
- • divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza
- • divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia
- • inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori
- • verifica dei distributori automatici, possibilmente al momento dell’istallazione e comunque periodicamente, al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dell’età dell’acquirente.3
Capo II
Misure a tutela dei minori
Art. 24 Riduzione dell’offerta e tutela dei minori
1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, al comma 1-bis dopo la parola «formazione» sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche’ alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.».
2. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, come modificato dal comma 1, e’ inserito il seguente: 1-ter Il divieto di cui al comma 1 e’ esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.».
3. L’articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita’ e infanzia, di cui al Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente: «Art. 25. – Chiunque vende prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identita’, tranne nei casi in cui la maggiore eta’ dell’acquirente sia manifesta. A chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attivita’. Se il fatto e’ commesso piu’ di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la 22 revoca della licenza all’esercizio dell’attivita’.».
4. All’articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive modificazioni, il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco ovvero sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, dotati di un sistema automatico di rilevamento dell’eta’ anagrafica dell’acquirente e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti all’atto dell’installazione e, comunque, devono essere sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Quindi, possiamo affermare che nelle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e nelle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS viga il divieto di fumo, ovvero non si può fumare nei luoghi aperti, nemmeno in aree appositamente riservate. Dunque, rimarrà
nella facoltà del Direttore Sanitario di strutture non pediatriche e non aventi reparti di cui al dlgs 6/2016 restringere la possibilità di fumare nei luoghi aperti o di creare zone ad hoc. In tale fattispecie se il Direttore Sanitario non si esprime sul punto il cittadino potrà ritenersi libero di fumare nei luoghi aperti di pertinenza della struttura sanitaria ex art. 51 legge 3/2006.
1 http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_2.jsp?lingua=italiano&id=44
Dott.ssa Daviana Binotti, Giurista, Ufficio Stampa Apsilef