Pubblicato in Sentenze 02/03/2012
Biancamaria Consales
È quanto stabilito nella sentenza n. 3060 del 29 febbraio 2012, emanata dalla sezione lavoro della Corte di cassazione, che ha cassato con rinvio la decisione di accoglimento della Corte di appello di Roma nei confronti della domanda di un lavoratore, dipendente di una società, avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimatogli dalla predetta società per assenza ingiustificata di cinquanta giorni.
La Corte di merito poneva a base del decisum il rilievo secondo il quale il licenziamento doveva ritenersi illegittimo perché non era risultata l’affissione del codice disciplinare essendo stato il licenziamento irrogato per specifica ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva.
La Corte di cassazione, ribaltando quanto in precedenza deciso, ha invece affermato che trattandosi di violazione dei fondamentali del lavoratore discendenti dalla legge non era necessari, ai fini della legittimità del licenziamento, la preventiva affissione del codice disciplinare.
In tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro ovvero all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa del datore di lavoro. La garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti si applica, infatti, al licenziamento disciplinare solo quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all’etica comune o concretanti violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro ovvero al’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa del datore di lavoro