Decreto Legge n.137/2024

 Il 1° ottobre 2024 il governo ha emanato il decreto-legge n. 137 rubricato Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria”,

Come si legge nel preambolo il decreto è stato emanato –– «Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, attesa la recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali delicate funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico;

Con esso sono state apportate modificazioni al codice penale e al codice di procedura penale (articoli 380 e 382-bis del c p p).

Infatti, all’articolo 635 c.p., dopo il secondo comma, è stato inserito:

«Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata».

Quanto alle modifiche al codice di procedura penale, all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono stati inseriti:

  • «a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’art. 583-quater, secondo comma, del codice penale».
  • «a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo 635, terzo comma, del codice penale».

E all’articolo 382-bis, dopo il comma 1 è stato aggiunto:

  • «1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.».

In buona sostanza con il decreto-legge n. 137 lo stato sanziona pesantemente gli atti violenti commessi negli ospedali, prevedendo l’arresto obbligatorio anche in differita entro quarantotto ore.

Come noto, in casi di straordinaria necessità e urgenza il governo può emanare questa tipologia di atto per intervenire rapidamente. Però devono essere convertiti in legge dal parlamento entro 60 giorni.

Il 09/10/2024 il Disegno Di Legge con atto S.1256 è passato all’ esame in commissione al Senato che dopo l’  approvazione  anche della Camera diventerà legge.

Dott.ssa Eleonora DonadioInfermiera Legale Forense

Consiglio direttivo APSILEF

Coord. Ufficio stampa e Comunicazione APSILEF

Resp. Gruppo regionale Emilia Romagna APSILEF

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