Danno cagionato dall’incapace

AltalexPedia, voce agg. al 01/07/2016

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047 cod. civ.).

La norma

Ai sensi dell’articolo 2047, in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità.

Anche se, in base all’articolo 2046, la persona incapace non risponde del danno che ha arrecato, l’esigenza di tutelare e risarcire il danneggiato sorge ugualmente, e proprio per questo la legge pone l’obbligo di risarcimento a carico di chi aveva l’obbligo di sorveglianza.

Natura giuridica della responsabilità

Il danneggiato deve provare:

  • di aver subito un danno;
  • che l’incapace ha tenuto un comportamento oggettivamente colposo;
  • il nesso di causalità tra comportamento e danno;
  • che c’era una persona preposta alla sorveglianza dell’incapace.

Spetta al sorvegliante fornire la prova di non aver potuto impedire il fatto.

Secondo l’opinione tradizionale (De Cupis, Corsaro) la norma contempla un caso di responsabilità per colpa e precisamente per colpa in vigilando; in sostanza, la persona tenuta alla sorveglianza deve vigilare affinché l’incapace non arrechi danno ad altri e tale dovere si concreta nel cercare di “impedire il fatto”.

La colpa, in tal caso, sarebbe presunta, dato che l’onere della prova spetta al sorvegliante (il quale deve provare di non aver potuto impedire il fatto).

Inoltre, si tratterebbe di responsabilità per fatto proprio (l’omessa vigilanza), e non per fatto altrui.

Secondo altra parte della dottrina (Franzoni) tale norma contempla un caso di responsabilità indiretta, cioè per fatto altrui, e di tipo oggettivo. Infatti, provare di non aver potuto impedire il fatto significa essere ammessi a provare solo la mancanza del nesso causale; significa, in altre parole, essere ammessi a provare (non la propria mancanza di colpa, ma) il fatto positivo da cui l’evento dannoso è derivato.

Nozione di incapace e di sorvegliante

Incapace è in primo luogo il minore di età o l’interdetto; più in generale, però, è chiunque sia capace di agire, ma si trovi temporaneamente in stato di incapacità naturale. Ad esempio è incapace la persona ubriaca, o la persona che dopo aver subito uno shock è nell’impossibilità di intendere e di volere; o colui che ha una malattia di mente, temporanea o definitiva.

Sorvegliante è chiunque abbia il dovere di vigilare sull’incapace.

In merito all’ampiezza del termine sorvegliante si riscontrano due diversi indirizzi:

  • secondo una prima opinione l’articolo 2047 si applicherebbe solo a chi abbia un dovere di sorveglianza sancito dalla legge (quindi il genitore, il personale medico dell’ospedale che deve accudire il malato di mente o il minore, il personale scolastico).
    Devono essere considerati soggetti tenuti alla sorveglianza le ASL, nei confronti dei malati mentali ricoverati nella struttura o soggetti comunque alle cure della struttura. Nel caso di personale scolastico, se trattasi di scuola pubblica, risponde prima di tutto l’istituto o la scuola; dopodiché l’amministrazione potrà rivalersi contro l’insegnante, ma solo se costui ha agito con dolo o colpa grave;
  • secondo un’altra opinione, invece, la norma si può interpretare nel senso che sorvegliante sia chiunque abbia la vigilanza di un incapace, indipendentemente dalla fonte dell’obbligo (che potrebbe essere un contratto, come potrebbe essere il generale dovere di solidarietà imposto dall’articolo 2 della Costituzione).

E’ stato considerato sorvegliante:

  • colui che trova un minore abbandonato, fino al momento in cui i genitori non sono stati individuati;
  • il convivente more uxorio di una persona che abbia un figlio minore;
  • colui che sottrae l’incapace alle sue abituali occupazioni (ad esempio un amico che lo porta a passeggio, facendolo uscire dall’istituto in cui costui è ospitato);
  • la baby sitter;
  • i genitori. La giurisprudenza ha però escluso che la responsabilità ricada sul padre che si era allontanato per motivi giustificati da casa, ponendo in tal caso l’evento a carico della madre.

Secondo la dottrina l’indennizzo può essere concesso non solo quando il danneggiato non sia stato risarcito per niente dal sorvegliante, ma anche quando sia stato risarcito solo parzialmente.

Interpretando la norma alla lettera l’indennizzo si potrebbe concedere solo nei casi in cui al momento del fatto ci fosse effettivamente un sorvegliante e costui non possa risarcire il danno, e non anche quando non ci fosse qualcuno addetto alla sorveglianza; la giurisprudenza però (e la soluzione è approvata da parte della dottrina) spesso ha  condannato l’incapace a pagare l’indennizzo anche quando non c’era nessuno addetto alla sua sorveglianza.

Secondo parte degli autori la norma va interpretata nel senso che, quando sussistono i presupposti di legge, il giudice abbia un potere discrezionale di concedere l’indennizzo; secondo altri, invece, il giudice avrebbe un vero e proprio obbligo di concedere l’indennizzo, senza che sussista alcun potere discrezionale.

Parte della dottrina sostiene che l’indennizzo non è dovuto per i danni morali (art. 2059). Il risarcimento del danno morale, infatti, ha funzione prevalentemente punitiva per il danneggiante e di ristoro delle sofferenze arrecate al danneggiato. La norma dell’articolo 2047, invece, mirerebbe a soccorrere il danneggiato e a riparare ai danni materiali arrecatigli, non ad alleviare le sue sofferenze morali o a punire l’incapace.

Quando l’incapace è soggetto passivo del danno, ancorché ci sia concorso di colpa di costui, il danneggiante non può invocare la predetta norma allo scopo di ottenere una riduzione del risarcimento; il concorso di colpa porta ad una riduzione dell’entità del danno risarcibile, infatti, solo qualora il danneggiato sia capace, mentre l’articolo 2047 è applicabile unicamente quando l’incapace è il danneggiante ed essendo una norma eccezionale è insuscettibile di applicazione analogica.

http://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/06/08/danno-cagionato-da-incapace

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