dott.sa Eleonora Maria Donadio,
Consiglio Direttivo APSILEF,
Coord. Ufficio Stampa APSILEF,
Resp. regionale APSILEF, regione Emilia Romagna
Con la sentenza in epigrafe la I sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione rimarca, tra le altre, che la liceità del trattamento dei dati del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) si fonda su un duplice consenso, specifico, libero ed informato da parte dell’assistito:
il primo è costituito dal consenso all’ alimentazione del FSE con i dati;
il secondo è costituito dal consenso alla consultazione dei dati e dei documenti (in chiaro) contenuti nel FSE per le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
Viene altresì rimarcato che le informazioni da trattare sono esclusivamente quelle pertinenti al processo di cura in atto dell’assistito e che per la finalità di cura si possono prevedere anche servizi di elaborazione di dati, relativi a percorsi diagnostici-terapeutici, per supportare i processi di prevenzione, diagnosi e cura, ma limitatamente all’assistito preso in cura.
Quindi il trattamento dei dati contenuti nel FSE per finalità di cura è puntualmente circoscritto ai dati direttamente collegati all’assistito preso in cura e non prevede alcuna rielaborazione generale dai dati appartenenti ad una pluralità di assistiti.
Secondo gli ermellini di piazza Cavour la novità delle tecnologie utilizzate non va valutata in astratto, ma in relazione alle specifiche tecniche dello strumento utilizzato, in quanto, altrimenti, il termine algoritmo risulterebbe un mero nomen tendenzialmente neutro.