Consiglio di Stato (La prova del mobbing nel processo amministrativo)
18/09/2013
Profili giuridici
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, affinché integri una ipotesi di mobbing, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi: molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato secondo un disegno vessatorio; l’evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore; la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.
Tali circostanze vanno esposte nei loro elementi essenziali dal lavoratore, che non può limitarsi davanti all’autorità giudiziaria a dolersi in maniera generica di esser vittima di un illecito, ma deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo, anche con i suoi poteri ufficiosi, possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione; infatti, la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi adottati in danno di un lavoratore non consente di per sé di affermare l’esistenza di un’ipotesi di mobbing, laddove il lavoratore stesso non alleghi ulteriori e concreti elementi idonei a dimostrare l’esistenza effettiva di un univoco disegno vessatorio o escludente in suo proprio danno.
[fonte: www.dirittosanitario.net]