Congedi parentali: uso illegittimo

Cassazione 16-6-2008, n. 16207

Lavoratore che durante il periodo di fruizione del congedo parentale svolge un’altra attività lavorativa.

Il lavoratore che durante il periodo di congedo parentale ex art. 32 D.Lgs. 151/2001 svolge un’altra attività lavorativa può essere licenziato per giusta causa, in quanto si configura un abuso di diritto, nella specie del diritto potestativo alla fruizione del congedo medesimo.

Secondo la giurisprudenza il diritto concesso dalla predetta norma si configura «come un diritto potestativo che il padre-lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell’ente tenuto all’erogazione dell’indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene invece utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto, idoneo a essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento»

http://www.laleggepertutti.it/95373_licenziamento-per-giusta-causa-o-giustificato-motivo-soggettivo-disciplinare-esempi

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