Per la Cassazione è legittimo il licenziamento del lavoratore che al termine del periodo di malattia non fa richiesta scritta delle ferie.
La Corte di Cassazione, con sentenza numero 17538 del 1 agosto 2014, ha affermato che la richiesta delle ferie, al termine del periodo di comporto, deve essere formale ed è legittimo quindi il licenziamento del lavoratore, in caso contrario.
Il caso ha riguardato un lavoratore che al termine di una lunga malattia, avendo superato il periodo di comporto, aveva fatto una richiesta informale delle ferie, senza fornire invece una espressa richiesta scritta all’azienda.
Per la Corte è quindi legittimo il licenziamento dopo che sia il Tribunale di Pesaro che la Corte d’Appello di Ancona lo avevano giudicato illegittimo. Questo perchè come da consolidata giurisprudenza della Corte premesso che
il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia (cfr Cass. n. 11691/1998, n. 5078/2009)
la forma scritta in questo caso è necessaria in quanto come stabilito in una precedente sentenza
il lavoratore che, assente per malattia ed impossibilitato a riprendere servizio intenda evitare la perdita del posto di lavoro a seguito dell’esaurimento del periodo di comporto, deve comunque presentare la richiesta di fruizione delle ferie, affinché il datore di lavoro possa concedere al medesimo di fruire delle ferie durante il periodo di malattia, valutando il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro, nè le condizioni di confusione mentale del lavoratore per effetto della malattia fanno venir meno la necessità di una espressa domanda di fruizione delle ferie, indispensabile a superare il principio di incompatibilità tra godimento delle ferie e malattia (cfr Cass. n. 3028/2003, n. 6043/2000)
La questione della sussistenza della prova della richiesta di usufruire delle ferie da parte della lavoratrice risulta pertanto, fondamentale ai fini della corretta decisione della fattispecie in esame.
Pertanto in mancanza della prova, ovvero della richiesta scritta delle ferie, la Corte giudica legittimo il licenziamento da parte del datore di lavoro.