Il fatto
La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la responsabilità del medico ginecologo per il delitto di omicidio colposo in danno della neonata deceduta per danni cerebrali conseguenti ad una asfissia intrapartum.
Al sanitario è stato addebitato che, pur in presenza di tracciati cardiotocografici significativi di concreto rischio per il benessere del feto, non aveva operato un costante monitoraggio della accertata situazione di preallarme nè predisposto ed eseguito un intervento di parto cesareo che, se operato, avrebbe evitato l’asfissia ed il conseguente decesso della bambina.
La Corte di Cassazione, chiamata a decidere in via definitiva, ha avuto occasione di delineare alcune importanti indicazioni operative in tema di applicazione della nuova normativa in materia di limitazione della responsabilità medica in caso di colpa lieve.
Profili giuridici
La Suprema Corte ha osservato che nel caso specifico, trattandosi di colpa per negligenza ed imprudenza, non può trovare applicazione la disciplina più favorevole al medico introdotta con la Legge n. 189 del 2012 che limita la responsabilità in caso di colpa lieve.
La disposizione obbliga, infatti, a distinguere fra colpa lieve e colpa grave solo limitatamente ai casi nei quali si faccia questione di essersi attenuti a linee guida e solo limitatamente a questi casi è possibile escludere la responsabilità penale laddove venga accertato il rispetto delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
Tale norma tuttavia non può riguardare ipotesi di colpa per negligenza o imprudenza in quanto le linee guida contengono solo regole di perizia.
Esito del procedimento
Il ricorso proposto dal medico è stato rigettato.