08/03/2013
Cassazione Penale ( pazienti a rischio di caduta: configurabile il reato di omicidio colposo a carico degli infermieri)
il fatto
Nel 2008 il Tribunale di Messina ha assolto dal reato di omicidio colposo due infermieri professionali che si era ritenuto avessero cagionato la morte di un paziente ricoverato presso il loro reparto in stato di ubriachezza e con presunta crisi asmatica, il quale, posto sul letto, era caduto per due volte.
In primo grado gli imputati hanno ottenuto l’assoluzione per essere incerta l’efficienza causale dei due episodi tra i quali era intervenuto un comportamento dei sanitari imputati ritenuto sufficientemente improntato a cautela.
La Corte di Appello di Messina a seguito di impugnazione proposta ai soli effetti civili dalla parte civile, in parziale riforma della pronuncia assolutoria, ha condannato i sanitari e la struttura sanitaria al risarcimento dei danni.
Ad avviso del giudice di secondo grado agli imputati deve ascriversi di non aver adottato ogni opportuna cautela per evitare ulteriori cadute dopo la prima, trattandosi di un soggetto che poteva prevedersi afflitto da crisi convulsive.
Quanto all’efficienza causale della seconda caduta, per la Corte distrettuale risulta evidente che a seguito del primo traumatismo il paziente mantenne per notevole lasso di tempo una condizione di vitalità che venne meno solo a seguito del secondo episodio, sicché – anche per sommatoria di diverse cause – la morte si verificò a ragione del secondo traumatismo.
Profili di diritto
Mentre il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse prova sufficiente di quella efficienza causale rispetto all’evento, per la impossibilità di affermare, sulla base dell’accertamento autoptico, se le lesioni che cagionarono la morte furono determinate dalla prima o dalla seconda caduta, il giudizio della Corte di Appello è fondato sulla certezza che la seconda caduta ha avuto efficienza concausale.
La Suprema Corte ha osservato che non si può risolvere il problema della motivazione della decisione di condanna resa nel giudizio d’appello inserendo nella struttura argomentativa di primo grado delle notazioni critiche di dissenso con affermazioni apodittiche se non disattendendo il principio posto dalla sezioni unite della Cassazione per il quale nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica.
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