Pubblicato in Sentenze 12/04/2012
Con la sentenza 13568 dell’11 aprile 2012 la Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo che voleva ottenere la revoca della suddetta misura cautelare, disposta per il reato ex art. 612 bis del codice penale.
L’imputato, conclusasi la storia sentimentale con la compagna, aveva iniziato a perseguitarla con telefonate, ad ogni ora del giorno e della notte, appostamenti sotto casa e nei posti da lei frequentati.
Quindi era arrivata la denuncia, suffragata dai certificati medici prodotti dalla vittima attestanti la sua condizione di frustrazione psicologica e dalle dichiarazioni di parenti ed amici.
I giudici di legittimità, condividendo l’orientamento della Corte di merito, hanno ritenuto di dover garantire alla persona offesa il completo svolgimento della sua vita sociale in condizioni di sicurezza da aggressioni alla sua incolumità, e ciò significa in ogni luogo in cui la vittima potesse recarsi: il divieto, affermano i giudici, investe non particolari posti, ma, essendo finalizzato alla tutela di ogni forma di libertà del destinatario delle condotte persecutorie, deve essere coercitivo di libertà anche fondamentali dell’indagato.
A costui pertanto deve essere proibita ogni forma di contatto con la vittima in qualsiasi luogo essa si trovi, e non solo nei luoghi da essa abitualmente frequentati: ne consegue che diventa irrilevante l’individuazione dei luoghi di abituale frequentazione, essendo dimensione essenziale della misura il divieto di avvicinamento alla vittima nel corso della sua vita quotidiana ovunque essa si svolga.
Lucia Nacciarone