GLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Il tema della/e responsabilità ha da sempre affascinato i professionisti sanitari, a tal punto da incentivare il Governo a promulgare una legge che estendesse tale ambito anche in seno ai neonati Ordini delle professioni sanitarie.
Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. Con il loro lavoro promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico professionale, la valorizzazione della funzione sociale della professione stessa, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, con il fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva. Sicuramente non svolgono attività di rappresentanza sindacale e a tal proposito si prende spunto per chiarire sin da ora una distinzione non sempre di immediata comprensione: quando si parla di procedimento disciplinare senza null’altro specificare bisogna porre un’attenzione in più e cercare di capire se si intenda il procedimento disciplinare posto in essere dall’azienda sanitaria, ovvero dal datore di lavoro, o il procedimento disciplinare di stampo deontologico posto in essere dall’ente pubblico “Ordine”. Nell’uno si risponde in qualità di dipendenti e poi professionisti, nell’altro in qualità di professionisti. Il dipendente sarà tenuto ad osservare il regolamento di disciplina approvato dalla struttura sanitaria per il quale è stato assunto, oltre al codice deontologico (non si smette di essere “professionisti”). Nell’eventualità l’azienda sanitaria sia pubblica risponderà anche dell’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54 dlgs 165/2001, dpr 62/2013). In caso di mancato rispetto di tali normative il titolare del potere disciplinare sarà il datore di lavoro il quale potrà esercitare il suo potere negli ambiti e nei modi riconosciuti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente. Se il comportamento oggetto del contendere violerà inoltre le norme deontologiche allora si potrà aprire anche il procedimento disciplinare deontologico a cura dell’Ordine di appartenenza.

Quindi gli Ordini delle professioni sanitarie tra le loro funzioni annoverano quella disciplinare, infatti il legislatore del 2018 specifica che vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una azione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito, – aggiungendo un passaggio importante – tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro (art. 1, co. 3, lett. l). Quindi, se il datore di lavoro deve tener conto della normativa pocanzi citata e non occuparsi direttamente delle violazioni di tipo deontologico, l’Ordine terrà sempre lo sguardo anche sul rispetto, da parte del professionista, delle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro nonché nella normativa nazionale e regionale vigente. Altresì, nell’esercizio della funzione disciplinare, gli Ordini, devono separare la funzione istruttoria da quella giudicante in virtù del più elevato principio del diritto di difesa, garantendo inoltre l’autonomia e la terzietà del giudizio disciplinare (art. 1, co. 3, lett i). Infatti, a tal fine, in ogni regione sono istituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione (la commissione di albo ricordiamo essere uno degli organi dell’Ordine), garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministero della Salute. Sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d’ufficio, gli uffici istruttori compiono gli atti preordinati all’instaurazione del procedimento disciplinare, formulando il profilo di addebito – per i meno avvezzi alla materia, definendo cosa nello specifico viene contestato al professionista. Si sottolinea, inoltre, che i componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza. I provvedimenti assunti al termine del procedimento disciplinare (ricordiamo trattasi dell’esercizio di una attività di natura amministrativa che si sviluppa in varie fasi: iniziale, istruttoria, decisoria, integrativa d’efficacia) potranno essere impugnati dinanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) con un provvedimento di ordine giurisdizionale diretto ad esaminare la deliberazione finale adotta dall’Ordine.
Al potere disciplinare sono soggetti anche i professionisti dipendenti pubblici che con la loro condotta hanno inciso sull’etica, la dignità e il decoro della professione, oltre che rimanere sottoposti alla disciplina dell’ente pubblico dal quale dipendono per quanto riguarda l’esercizio dell’attività svolta in ossequio agli obblighi professionali correlati al rapporto di lavoro. Ricordiamo che la legge 43/2006 impone a tutti i professionisti l’obbligo di iscrizione all’albo specificando, infatti, anche per i pubblici dipendenti all’art. 2, co. 3. Non solo, gli iscritti all’albo sono sottoposti alla vigilanza dell’Ordine in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale ex art. 1, co. 3, lett. l, legge 3/2018.

Dott.ssa Daviana Binotti

Fonti.

  • Manuale Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (albi, sanzioni, elezioni, impugnative) di Maria Teresa Camera, pp. 36-43.
  • Legge 3/2018.
  • 54 dlgs 165/2001 e dpr 62/2013.

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