La mediaconciliazione

Contributo tratto dalla relazione II° Congresso Apsilef dott.ssa Rossella Buda

In occasione del secondo congresso apsilef, uno dei temi più meritevoli di approfondimenti è stato senz’altro la mediaconciliazione.

La collega, infermiera legale forense, Rossella Buda ha descritto in modo impeccabile gli aspetti normativi al riguardo unitamente alla componente pratica, che dovrà mettere in campo il “conciliatore”.

Riportiamo di seguito alcuni passaggi fondamentali del suo intervento:

la mediazione è l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La conciliazione costituisce l’obiettivo della mediazione, il suo esito positivo, ovvero l’accordo risolutivo nel conflitto. La conciliazione non compare espressamente nella direttiva 2008/CE, ma emerge con chiarezza sia nella legge delega 18 giugno 2009, n. 69, quando all’art. 60, comma 3, lettera a) afferma che la mediazione è finalizzata alla conciliazione, sia nell’art. 1, lett. C) del d.lgs. n. 28/2010, sostituito dalla legge 69/2013 che nell’art. 1, lett. C) definisce la conciliazione come “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”.

Il mediatore è la persona fisica o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. La componente “pratica” che deve mettere in campo il mediatore è rappresentata dalla “sicurezza” e “fiducia”. Di fatto colui che si appresta a mediare deve trasmettere sicurezza rispetto alle argomentazioni sulle quali è chiamato a mediare e, non da meno, conquistare fiducia dalle parti. Deve inoltre:

·      Raccogliere informazioni;

·      Individuare quale sia e come raggiungere l’obiettivo finale anche, eventualmente, fissando dei meta-obiettivi intermedi strumentali al raggiungimento del traguardo finale;

·      Definire il reale problema da risolvere;

·      Avere una visione del futuro delle parti e tenerne conto, ed agire guidato da tale prospettiva;

·      Definire le strategie da impiegare;

·      Scegliere il linguaggio migliore per l’abbattimento della diffidenza e(o della rigidità delle parti nonché delle asimmetrie informative;

·      Normalizzare il conflitto e riassumere.

L’intera opera del mediatore deve, poi, essere assolutamente priva di giudizio: il mediatore non è una delle parti. Egli deve agire in modo deontologicamente corretto.

E come si diventa mediatore?

Chiaramente è fondamentale avere delle competenze in materia legale-forense; è in seguito suggerito ed indicato partecipare ad un corso di mediaconciliazione, con il quale acquisire competenze avanzate, non solo da un punto di vista giuridico, ma anche da un punto di vista “comunicativo”, aspetto non sempre preso in considerazione.

Ulteriori spunti di riflessione ed approfondimenti riguardanti questo argomento potranno essere trovati all’interno del percorso FAD, organizzato da APSILEF “Gli specialisti legali e forensi in sanità. Ruolo e funzioni”.

Stornelli Muzio Ufficio Stampa Apsilef

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