LEGGE 1 febbraio 2006 n. 43

“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali.”

DISAMINA DELLA NORMATIVA

Questa legge risulta essere di grande rilievo in quanto ha avuto il merito di classificare i professionisti sanitari in quattro categorie: professionisti laureati (o con titolo universitario equipollente), professionisti coordinatori, professionisti specialisti, professionisti dirigenti. Viene ribadito e rafforzato il ruolo fondamentale dei percorsi formativi accademici post base per acquisire ulteriore professionalità e competenze per l’esercizio delle funzioni di coordinamento, di direzione e assistenziale specialistica. Conferma e valorizza ulteriormente il ruolo del Collegio professionale, anche tramite la sua trasformazione in Ordine professionale quale organo garante delle competenze e dell’impegno deontologico dei professionisti anche in relazione alle aspettative di assistenza dei cittadini. L’art. 1 contiene le definizioni e precisa che “sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della Legge n. 251/2000 e del Decreto Ministero della Sanità del 29 marzo 2001, i cui operatori svolgono in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione”.

L’art. 2 al comma 3, dispone che l’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante, salvaguardando il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della legge. L’art. 3 istituisce gli ordini e gli albi delle professioni sanitarie e l’art. 4 conferisce una delega al governo, da esercitare entro 6 mesi, con il fine di trasformare i Collegi esistenti in Ordini professionali e istituire nuovi Ordini per le professioni che attualmente ne sono prive. La situazione non è mutata rispetto al passato, dal momento che il governo non ha dato attuazione a quanto disposto dalla Legge n. 43/2006. L’art. 6 prevede l’istituzione della funzione di coordinamento per le professioni sanitarie, stabilendo i requisiti per assumere tali funzioni ovvero il master di I livello in Management o per le funzioni di coordinamento dell’area di appartenenza, unito all’esperienza triennale nel profilo di appartenenza.

Inoltre al comma 1 suddivide:

  1. Professionisti in possesso del diploma di laurea, o del titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente;
  2. Professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento
  3. Professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche
  4. Professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica, e che abbiano esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni,oppure ai quali siano stati affidati incarichi dirigenziali ex art. 7 della Legge n. 251 del 2000 e s.m.

Pertanto questa legge, cerca di completare quel percorso di riforma delle professioni sanitarie avviato con le Leggi 42/1999 e 251/2000, cercando di valorizzarle ulteriormente per l’importante ruolo che svolgono nel Servizio Sanitario Nazionale, nell’assistenza privata e nell’ambito dell’esercizio libero professionale delle professioni medesime. Questa legge inoltre stabilisce che criteri e le modalità per l’attivazione della funzione di coordinamento debbano essere definiti con un Accordo Stato-Regioni. Viene definito l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 2007 “Accordo, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, legge 1 febbraio 2006, n. 43, e dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute concernente l’istituzione della funzione di coordinamento per i profili delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6 della legge 1 febbraio 2006, n. 43”.

MARA PAVAN – Infermiere Legale e Forense

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