“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali.”
DISAMINA DELLA NORMATIVA
Questa legge risulta essere di grande rilievo in quanto ha avuto il merito di classificare i professionisti sanitari in quattro categorie: professionisti laureati (o con titolo universitario equipollente), professionisti coordinatori, professionisti specialisti, professionisti dirigenti. Viene ribadito e rafforzato il ruolo fondamentale dei percorsi formativi accademici post base per acquisire ulteriore professionalità e competenze per l’esercizio delle funzioni di coordinamento, di direzione e assistenziale specialistica. Conferma e valorizza ulteriormente il ruolo del Collegio professionale, anche tramite la sua trasformazione in Ordine professionale quale organo garante delle competenze e dell’impegno deontologico dei professionisti anche in relazione alle aspettative di assistenza dei cittadini. L’art. 1 contiene le definizioni e precisa che “sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della Legge n. 251/2000 e del Decreto Ministero della Sanità del 29 marzo 2001, i cui operatori svolgono in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione”.
L’art. 2 al comma 3, dispone che l’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante, salvaguardando il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della legge. L’art. 3 istituisce gli ordini e gli albi delle professioni sanitarie e l’art. 4 conferisce una delega al governo, da esercitare entro 6 mesi, con il fine di trasformare i Collegi esistenti in Ordini professionali e istituire nuovi Ordini per le professioni che attualmente ne sono prive. La situazione non è mutata rispetto al passato, dal momento che il governo non ha dato attuazione a quanto disposto dalla Legge n. 43/2006. L’art. 6 prevede l’istituzione della funzione di coordinamento per le professioni sanitarie, stabilendo i requisiti per assumere tali funzioni ovvero il master di I livello in Management o per le funzioni di coordinamento dell’area di appartenenza, unito all’esperienza triennale nel profilo di appartenenza.
Inoltre al comma 1 suddivide:
- Professionisti in possesso del diploma di laurea, o del titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente;
- Professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento
- Professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche
- Professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica, e che abbiano esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni,oppure ai quali siano stati affidati incarichi dirigenziali ex art. 7 della Legge n. 251 del 2000 e s.m.
Pertanto questa legge, cerca di completare quel percorso di riforma delle professioni sanitarie avviato con le Leggi 42/1999 e 251/2000, cercando di valorizzarle ulteriormente per l’importante ruolo che svolgono nel Servizio Sanitario Nazionale, nell’assistenza privata e nell’ambito dell’esercizio libero professionale delle professioni medesime. Questa legge inoltre stabilisce che criteri e le modalità per l’attivazione della funzione di coordinamento debbano essere definiti con un Accordo Stato-Regioni. Viene definito l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 2007 “Accordo, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, legge 1 febbraio 2006, n. 43, e dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute concernente l’istituzione della funzione di coordinamento per i profili delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6 della legge 1 febbraio 2006, n. 43”.
MARA PAVAN – Infermiere Legale e Forense