Pubblicato in Prassi amministrativa 24/11/2011
L’obbligo di inviare il medico fiscale per verificare lo stato di malattia dei dipendenti pubblici scatta non solo se questa inizia in un giorno precedente o successivo a una giornata festiva, ma anche in caso di malattia che è iniziata dopo un giorno di ferie, di permesso o di congedo.
È quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione pubblica nel parere n 3 del 21 novembre 2011, in merito al controllo delle assenze per malattia da parte dei dipendenti pubblici, di cui alle disposizioni dell’articolo 16, commi 9 e 10, del D.L. 98/2011.
Le pubbliche amministrazioni dispongono, dunque, il controllo delle assenze per malattie dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente stesso, anche alla luce dell’onerosità dell’invio del medico fiscale al domicilio del dipendente malato. In ogni caso, allo scopo di porre un freno all’assenteismo, il controllo del medico fiscale va fatto se la malattia insorge in un giorno immediatamente precedente o successivo a una giornata non lavorativa.
Pertanto, per giornata non lavorativa, deve intendersi non solo quella festiva o la domenica, ma anche tutte quelle giornate in cui, anche in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro del dipendente, oppure perché lo stesso ha usufruito di ferie, permessi o congedi, la prestazione lavorativa non è stata fisicamente effettuata nella sede di servizio.
Infine, in ordine, poi, a particolari tipologie di assenze quali l’espletamento di esami, visite mediche o diagnostiche, ai fini di un’eventuale imputazione di tali assenze al regime della malattia, sarà sufficiente l’attestazione giustificativa rilasciata al dipendete dal medico o dalla struttura sanitaria, anche privata e questo a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni sanitarie siano connesse a una patologia in atto
(Biancamaria Consales).