Art 7 statuto dei lavoratori: quando scattano le sanzioni?

Come sono regolate le sanzioni ai dipendenti dall’art 7 statuto dei lavoratori

16 giugno 2015 – L’art 7 statuto dei lavoratori prevede per i datori di lavoro l’obbligo di affiggere in azienda, in un luogo accessibile a tutti, le norme e le relative sanzioni applicate in caso di infrazioni o inadempimenti contrattuali. Tali regole devono corrispondere a quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove esistano.

Per quanto riguarda l’effettiva adozione di un provvedimento nei confronti di un dipendente, il datore di lavoro deve prima aver contestato al lavoratore il fatto e avergli dato la possibilità di difendersi. Se lo ritiene opportuno, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce, o conferisce mandato.

È bene precisare che, sempre stando a quanto definito dall’art 7 statuto dei lavoratori, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, possono essere applicati solo dopo cinque giorni dalla contestazione del fatto inviata in forma scritta dal datore di lavoro.

Limiti alle sanzioni: cosa definiscono lo statuto lavoratori e la legge 604/1996

La legge n. 604 del 15 luglio 1966 dispone inoltre che il datore di lavoro non può applicare sanzioni che comportino mutamenti definitivi del rapporto con il lavoratore. Allo stesso modo non è possibile sanzionare un dipendente con una multa d’importo superiore a quattro ore della retribuzione base, né con una sospensione dal servizio e dalla retribuzione, che si protragga per più di dieci giorni.

Fanno eccezione alcune procedure analoghe previste dai contratti collettivi di lavoro. In ogni caso il dipendente sanzionato ha la facoltà di ricorre all’autorità giudiziaria entro venti giorni dall’applicazione della pena. È possibile, infatti, richiedere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, chi è iscritto ad un’associazione sindacale può farlo anche per mezzo della stessa.

Cosa fare in caso di licenziamento disciplinare o sanzione illegittimi

Tale collegio dovrà essere composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo soggetto indicato di comune accordo da datore e dipendente o, nel caso non si riesca a raggiungere un compromesso, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. Ricorrendo al collegio, l’applicazione della sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia dello stesso.

Nel momento in cui il dipendente si rivolge all’ufficio del lavoro, viene inviato al datore un invito a nominare il proprio rappresentate per il collegio. Se questi non provvede a presentare un candidato entro dieci giorni dalla ricezione dell’invito, la sanzione disciplinare non ha alcun effetto.

Ricordiamo infine che in caso di licenziamento disciplinare, ossia a fronte di un comportamento scorretto del dipendente, il lavoratore licenziamento può impugnare il licenziamento e richiedere l’esame di un Tribunale. Il Giudice si occuperà poi di verificare l’effettiva sussistenza dei fatti e la proporzionalità tra fatto contestato e sanzione applicata.

http://www.licenziamento.org/leggi-e-normative/art-7-statuto-dei-lavoratori-quando-scattano-le-sanzioni/

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