Cassazione penale 2014: intervento chirurgico ginecologico

  1. È onere dell’utilizzatore verificare la strumentazione 
  2. Passaggio da tecnica laparoscopica a tecnica laparotomica – la paziente aveva sottoscritto un modulo di consenso informato. Effetti

Durante un intervento chirurgico per l’asportazione di un fibroma uterino mediante la tecnica di laparoscopia a due vie, al momento dell’impiego del carotatore (strumento necessario a sbriciolare il fibroma, già staccato dall’utero, per poterlo spostare attraverso il foro d’accesso del trocar) il medico ne ha rilevato la non funzionalità ed ha deciso di allargare il foro di accesso del trocar per consentire il passaggio del fibroma; in tale fase è stata lesa la parte dell’arteria epigastrica, con conseguente copioso sanguinamento per arginare il quale l’intervento laparoscopico è stato convertito in intervento laparotomico, con maggiore durata della degenza e della convalescenza e presenza di postumi rilevanti a livello estetico, per il residuare di notevoli esiti cicatriziali eso ed endoaddominali.

Il sanitario è stato rinviato a giudizio per lesioni personali colpose ed assolto in secondo grado per intervenuta prescrizione, con condanna  al risarcimento dei danni alla parte civile. Ha promosso ricorso in Cassazione avverso la sentenza deducendo, fra gli altri motivi, che non sussistono profili di colpa a suo carico per quanto concerne il mancato utilizzo del carotatore, in quanto dipeso dal malfunzionamento della strumentazione. La Corte, al contrario, ha precisato che l’eventuale guasto dell’apparecchiatura costituisce un ulteriore profilo di negligenza, avendo l’imputato omesso di verificarne la funzionalità prima di iniziare l’intervento, pur sapendo che l’uso sarebbe stato necessario nel contesto della tecnica programmata.

 

 

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