Cassazione – ordinanza nr. 2047/2014, torna a decidere in tema di assenza del lavoratore in malattia dal domicilio durante le fasce di reperibilità. Nella specie, la Suprema Corte giustifica l’assenza dal domicilio del lavoratore in malattia durante la reperibilità se tale assenza, è dovuta ad una vera emergenza.
6 febbraio 2014 – Il caso ha riguardato un dipendente di Poste Italiane spa che proponeva ricorso al giudice del lavoro chiedendo la restituzione di 605 euro trattenutagli per essere risultato assente dal domicilio in sede di visita di controllo e, l’annullamento della sanzione disciplinare del richiamo scritto, irrogata per non aver preventivamente avvisato l’azienda datrice dell’allontanamento dal domicilio durante la fascia di reperibilità.
Le 605 euro erano state trattenute in base al disposto dell’art. 5 comma 14 del D.L. nr. 463/83 il quale, espressamente prevede che: “qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
Il Tribunale del lavoro rigettava il ricorso del dipendente; la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso del lavoratore. Poste Italiane ricorrevano in Cassazione.
Gli Ermellini, ribadendo quanto previsto dalla sentenza di appello, ritengono giustificata sia l’assenza dal domicilio del lavoratore in malattia che, la mancata preventiva comunicazione della stessa e ciò, in ragione dell’improvviso acuirsi di “una patologia molto dolorosa che aveva reso indifferibile l’uscita dall’abitazione per recarsi dal medico curante e impraticabile la preventiva comunicazione dell’assenza alla datrice di lavoro”.
In pratica, l’emergenza della situazione giustifica sia l’assenza dal domicilio del lavoratore in malattia durante la fascia di reperibilità che, la mancata preventiva comunicazione; pertanto, il dipendente non può essere né sanzionato con il rimprovero scritto né tantomeno può subire la decurtazione della paga di 10 giorni lavorativi così come previsto dall’art. 5 co 14 del D.L. nr. 463/83.