Il medico che redige il certificato di malattia ed il medico fiscale sono consapevoli di dover ottemperare agli obblighi di legge previsti nello svolgimento della loro professione, mentre il dipendente che si assenta dal lavoro per lo stato di malattia è spesso ignaro delle disposizioni che lo riguardano. E ritiene esaurito il proprio dovere con la visita medica e con l’osservanza delle fasce di reperibilità. Ma non è così
22 ottobre 2016 – La materia inerente il controllo domiciliare dello stato di malattia dei dipendenti del settore privato e del settore pubblico, apparentemente semplice e diretta, in realtà racchiude molte insidie, che possono essere evitate soltanto mediante la conoscenza e la corretta applicazione delle norme che la regolamentano da parte di tutti i protagonisti coinvolti, nella fattispecie rappresentati dal medico certificatore, dal medico di controllo, dal lavoratore e non ultimo il datore di lavoro, anch’esso tenuto all’osservanza di una precisa indicazione, di luogo e di tempo, riguardo la richiesta dell’accertamento .
Il medico che redige il certificato di malattia ed il medico fiscale sono consapevoli di dover ottemperare agli obblighi di legge previsti nello svolgimento della loro professione, mentre il dipendente che si assenta dal lavoro per lo stato di malattia, spesso ignaro delle disposizioni che lo riguardano, ritiene esaurito il proprio dovere con la visita medica e con l’osservanza delle fasce di reperibilità.
Il Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti si è soffermato sulla casistica inerente alla mancata reperibilità alla visita medica di controllo per omessa, incompleta o inesatta indicazione dell’indirizzo sulla certificazione di malattia inviata dagli assicurati, nel duplice aspetto della rilevanza che l’inadempimento (o il non corretto adempimento) può rivestire sia nei confronti dell’Inps che del datore di lavoro, soggetto anch’esso destinatario della certificazione di malattia e pertanto abilitato, come l’istituto, a richiedere la visita di controllo ed ha fornito le precisazioni sull’argomento nella circolare 183 del 7.8.98.
L’inosservanza di tali disposizioni determina la decadenza del trattamento economico d’indennità per il lavoratore, come è stato ribadito dalla sentenza del Tar di Catanzaro n° 1142 del 2012, che ha rigettato il ricorso nei confronti dell’amministrazione del provvedimento del 26 settembre 2001 della Direzione dell’Amministrazione Penitenziaria di Catanzaro, avente ad oggetto la decadenza del trattamento economico di indennità, da parte di un agente, irreperibile a tre visite di controllo:
… Nel primo referto risultava che al numero civico fornito vi era un cancello chiuso con un citofono a cinque posti senza indicazione del nome degli abitanti e danneggiato; nel secondo risultava irreperibile il numero civico; nel terzo si precisava che il nominativo non compare sul citofono.
Nelle motivazioni della sentenza:
Il dipendente in stato di malattia, in virtù dell’art. 5 del d.l. 463/93 ha l’obbligo di assicurare la reperibilità, al fine di rendere possibile all’Amministrazione di effettuare le doverose verifiche. Tale obbligo, peraltro, costituisce espressione del più generale principio di leale collaborazione che caratterizza il quadro dei diritti e dei doveri discendenti dal rapporto di impiego (sia pubblico che privato) (Cons. St., sez. VI, 24 aprile 2009 n. 2538).
In proposito si è anche significativamente precisato che il lavoratore ammalato, risultato irreperibile alla visita di controllo, ha l’onere di provare, in applicazione dell’art. 1218 c.c., l’esistenza di uno specifico impedimento che abbia reso impossibile l’adempimento del suo obbligo, non essendo rilevante la convinzione dello stesso lavoratore di avere adempiuto ad esso, occorrendo la prova di un impedimento oggettivo, quindi un caso fortuito o una forza maggiore, la cui influenza negativa per l’adempimento non poteva essere evitata che con l’adozione di tutte le cautele necessarie al fine di consentire al medico fiscale l’accesso al domicilio del lavoratore (TAR Marche, 12 giugno 2008 n. 585).
Comunque sia, è evidente che non si può pretendere che il medico fiscale, per reperire il dipendente malato, sia tenuto a ricorrere a mezzi diversi da quelli usualmente adottati da qualsiasi visitatore. Il lavoratore ha l’obbligo di eliminare difficoltà di ordine pratico che potrebbero impedire al medico di accedere al luogo in cui egli si trova, che sia stato debitamente indicato a cura dello stesso dipendente.
È un dato acquisito che per ben tre volte il medico incaricato della verifica non ha potuto effettuare la visita, non essendo riuscito a reperire l’abitazione indicata dall’interessato e che ciò è dipeso dall’assenza dell’indicazione del nome dell’interessato sul citofono e dalla conseguente impossibilità di individuare con certezza il luogo in cui accedere. Ciò implica che il dipendente non ha posto in essere quelle minime misure necessarie per consentire l’espletamento delle verifiche imposte dalla legge.
Questa sentenza sottolinea la funzione del medico fiscale, direttamente coinvolto, nella prima parte della visita, al reperimento del lavoratore in malattia. Per ormai assodata e lunga esperienza, ogni medico di controllo si è trovato innumerevoli volte a procedere con difficoltà: assenza di numeri civici, strade impervie, luoghi isolati privi di indicazioni, assenze di cassette postali, nomi mancanti od etichette abrase, sono solo alcune delle eventuali irregolarità che ricadono unicamente sul lavoratore.
Con l’inizio della procedura telematica sembra, per paradosso, essere aumentata la frequenza delle mancate conformità per irregolarità, imprecisione o manchevolezza. I casi più frequenti riguardano irreperibilità per omessa o inesatta indicazione dell’indirizzo, numeri civici errati, mancata presenza di sigla per differenziare eventuali sinonimi. Come conseguenza , a maggior ragione e per disposizione di legge , viene posta a carico del lavoratore la responsabilità di fornire al medico curante ogni elemento che questi dovrà inserire nella compilazione del certificato telematico, per permettere al collega verificatore di rintracciare l’indirizzo di reperibilità nel minor tempo e difficoltà possibili.
E’ altresì fatto obbligo al lavoratore assicurarsi che sul citofono e la cassetta postale vengano riportati correttamente il nome e cognome corrispondenti indicati sul certificato, provvedendo ad apporre anche il cognome del coniuge ove necessario. Deve essere verificato con la massima accuratezza l’inserimento dei dati anagrafici. Questo è possibile solo una volta che il lavoratore abbia richiesto ed ottenuto copia cartacea del certificato telematico che il medico curante dovrebbe stampare e consegnare.
Si precisa che questo passaggio non è d’obbligo, ma sarebbe buona norma attuarlo, sia per i motivi di sopra indicati a garanzia del lavoratore ed inoltre per presa visione della diagnosi di malattia da parte del medico di controllo (prassi consueta in passato con i certificati cartacei), utile elemento di completezza per la funzione di verifica e accertamento.