Infermiere responsabile per l’ignoranza nel funzionamento dell’impianto

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 21/01/2016 n° 2541

E’ responsabile l’infermiere e non il medico per ignoranza del funzionamento dell’impianto. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 2541 della Sezione IV Penale della Corte di Cassazione, depositata il 21 gennaio 2016.

L’infermiere non è “ausiliario del medico”,  ma “professionista sanitario” e assume responsabilità di tipo omissivo riconducibili ad una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico.

Nella fattispecie, ad un medico veniva contestata l’omessa vigilanza su personale infermieristico, in occasione della installazione di nuovo impianto di monitoraggio; era accaduto che l’impianto avesse allarmi sonori sospesi perché necessitanti di riattivazione manuale: all’atto di una crisi di fibrillazione ventricolare che colpiva un paziente, il personale non si allertava con conseguente exitus del paziente. 

Il Tribunale assolveva il medico, ma la Corte d’appello lo riteneva colpevole del reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.).

Secondo la Suprema Corte non rientra tra i compiti del Primario organizzare i corsi per la formazione del personale infermieristico su nuovi sistemi di monitoraggio e neppure verificare la piena conoscenza da parte dei singoli operatori.  D’altronde, la stessa IV sezione Penale aveva già avuto modo di individuare in capo all’infermiere delle responsabilità di tipo omissivo riconducibili ad una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a  quella del medico (sent. n. 9638 del 2/3/2000; n. 24573 del 13/5/2011) ed aveva ravvisato il fondamento di tale posizione di garanzia proprio nell’autonoma  professionalità dell’infermiere: “soggetto che … svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo … onerato di vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico”.

Oggi l’infermiere va considerato non più “ausiliario del medico”, ma “professionista sanitario”, perché – afferma la Corte – il graduale percorso di affermazione della professionalità del personale infermieristico (e della conseguente autonomia decisionale e organizzativa) assume specifico rilievo nell’ambito delle Unità di terapia intensiva cardiologica, in quanto “… le UTIC (acronimo di unità terapia intensiva coronarica) sono state introdotte negli anni ’60 e sono caratterizzate da  un’area di degenza dove si esercita una sorveglianza diretta e continua del paziente da parte del personale infermieristico in grado di intervenire autonomamente ed immediatamente alla comparsa di un’aritmia minacciosa; l’UTIC è caratterizzata, cioè, da personale che fa un training specifico e che non è mero esecutore, ma in qualche modo agisce da medico, essendo in grado di agire terapeuticamente in autonomia nell’immediatezza anche senza la presenza del medico”.

Altalex, 4 febbraio 2016. Nota di Carmine Lattarulo

http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/02/ignoranza-funzionamento-impianto-responsabile-infermiere-non-medico

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