Solo gli infermieri che prestano effettivamente servizio per un intero turno nelle terapie intensive, sub intensive e nelle sale operatorie hanno diritto alla specifica indennità di rischio e disagio prevista dall’art. 44, comma 6, lettere a) e b) del CCNL 01.09.1995. L’articolo si interpreta nel senso che l’indennità spetta esclusivamente al personale infermieristico operante nei servizi di terapia intensiva e sub intensiva. Il rinvio alla contrattazione decentrata conferma ulteriormente che solo i contraenti collettivi, in sede decentrata, possono, confermando la volontà negoziale ai limiti di spesa, ampliare gli aventi diritto all’indennità di rischio e disagio in esame. E’ questa l’opinione della sezione Lavoro della Cassazione civile, che con la sentenza n. 5565 dello scorso 11 marzo 2014, ha cassato con rinvio la pronuncia del Tribunale di Cassino che aveva accolto la domanda di un’infermiera del pronto soccorso.
Sentenza:
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 dicembre 2013 – 11 marzo 2014, n. 5565 Presidente Stile – Relatore Mancino Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Cassino, con sentenza non definitiva del 16 settembre 2011, decideva, ai sensi degli artt. 420 bis c.p.c. e 64, comma terzo, d.lgs. 165/2001, la questione pregiudiziale insorta nell’esame del ricorso proposto da D.C.P. , avverso la AUSL di Frosinone, per l’accertamento del diritto della predetta D.C. , infermiera professionale, a percepire l’indennità prevista dall’art. 44 comma 6, lett. a, b) CCNL di settore. 2. La dipendente, premesso di svolgere l’attività infermieristica presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cassino e premesso che in tale qualità svolgeva, in via prioritaria, attività di terapia intensiva e subintensiva verso i pazienti accettati in codice rosso o giallo, chiedeva che venisse accertato il diritto alla percezione dell’indennità di rischio e disagio prevista dall’art. 44 del CCNL del Comparto Sanità del 1/9/1995, con condanna dell’Azienda sanitaria alla relativa corresponsione. 3. Il Tribunale adito, decidendo, come già detto, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 3 ed in espresso dissenso dal precedente di legittimità deciso con sentenza n.9248 del 2008, interpretava la disposizione contrattuale invocata dalla ricorrente nel senso della spettanza dell’indennità in questione al personale infermieristico che avesse comunque svolto le attività previste, in maniera continuativa e sistematica, indipendentemente dalla struttura in cui detta attività era stata effettuata, in considerazione della situazione di rischio a cui l’operatore era esposto nello svolgimento delle particolari condizioni di lavoro, e non solo a quello impiegato in servizi (di terapia intensiva e sub-intensiva) a ciò specificamente dedicati. 4. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Azienda USL di Frosinone affidato ad un motivo. La dipendente è rimasta intimata. Motivi della decisione 5. Con il motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 6, del CCNL comparto sanità 1995/1998, nonché degli artt. 1362 e ss. c.c., ed in particolare degli artt. 1362 e 1363 c.c., l’Azienda ospedaliera si duole che il Tribunale, nell’interpretazione del contratto quale risulta dalla volontà dei contraenti collettivi consegnata nel suo contenuto, abbia violato il senso letterale delle parole utilizzate, la comune intenzione delle parti. 6. In particolare, ad avviso della parte ricorrente, il Tribunale non avrebbe letto la norma specifica valutandola nell’ambito del testo contrattuale considerato nel suo complesso, giacché: – avrebbe trascurato l’origine storica della clausola e del significato che le formule usate hanno del contesto normativo in cui la clausola si inserisce e, in particolare, sotto questo profilo, non avrebbe considerato che la clausola in esame trae origine dall’indennità prevista dal d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, ex art. 49, commi 5 e 6, spettante al personale infermieristico operante nel servizio di malattie infettive e che, nel contesto di quella norma, la dizione malattie infettive era riferita alla disciplina clinica di tali patologie prevista dal d.m. 10 marzo 1983 e di primaria competenza del Ministero della Salute; – non avrebbe verificato il presupposto applicativo dell’indennità ovvero la possibilità di considerare reparto di terapia intensiva o sub intensiva il servizio di Pronto Soccorso, escluso espressamente, al pari del servizio 118, con d.m. 13.9.1998, art. 3, dalle specializzazioni facenti parte delle terapie intensive e sub-intensive e ancor meno da quelle di elevata assistenza; – non avrebbe considerato che il comma n. 9 dello stesso articolo affida alla contrattazione decentrata il compito di individuare, nei servizi indicati al comma 6, altri operatori del ruolo sanitario, cui corrispondere l’indennità giornaliera, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno di lavoro nei servizi di riferimento, formula che sarebbe indicativa del fatto che il criterio sarebbe quello del luogo in cui il servizio è prestato; – infine, non avrebbe tenuto conto del rinvio che tale comma n. 9 effettua all’art. 43, comma 2, punto 2, il quale tratta del fondo per la remunerazioni di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno che, a loro volta, non possono che supporre una situazione collegata al luogo in cui si svolge un intero turno di lavoro; – sotto diverso profilo, conclude la ricorrente, la lettura complessiva della previsione contrattuale dimostra che tutte le situazioni per le quali è prevista l’indennità fanno riferimento ad articolazioni del servizio sanitario e non al tipo di patologie con il quale l’infermiere può venire in contatto quale che sia la struttura in cui opera: in particolare sarebbe un controsenso ritenere che il concetto di servizio sia stato utilizzato in un modo diverso nell’ambito della medesima norma e della medesima elencazione. 7. Le censure svolte dalla parte ricorrente sono meritevoli di accoglimento. 8. L’art.44, comma 6, del CCNL comparto sanità 1995/1998 recita: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000; b) nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di necrologia e dialisi: L. 8.000; c) nei servizi di malattie infettive: L. 10.000”. 9. La questione interpretativa, che investe i punti a) e b) della predetta disposizione collettiva, consiste nello stabilire se l’indennità spetti al personale infermieristico che presta servizio nel servizio di Pronto Soccorso o se invece, come ha ritenuto il Tribunale di Cassino, essa spetti non solo all’infermiere stabilmente adibito ai servizi prestati nelle terapie intensive e nelle sale operatorie e nelle terapie sub-intensive, ma anche all’infermiere non adibito a tali servizi, che tuttavia abbia prestato servizio – in qualsiasi reparto o divisione specialistica di un Presidio Ospedaliero – e sia stato chiamato a svolgere attività di terapia intensiva o sub-intensiva, talché ne sia risultata in concreto un’elevata specializzazione dell’attività svolta, la gravosità della prestazione e l’esposizione ad una peculiare situazione di rischio per effetto della responsabilità assunta verso pazienti con codice giallo o rosso, necessitanti di interventi di terapia intensiva o sub intensiva prima dell’invio ad altri reparti. 10. Secondo il tribunale la norma richiamata postula soltanto la prestazione di un effettivo servizio di terapia intensiva, collegando l’erogazione dell’indennità accessoria a particolari condizioni di lavoro che prescindono dalla destinazione del personale infermieristico ad uno specifico reparto di terapia intensiva; rimarca, pertanto, il Giudice del merito, continuità e sistematicità della prestazione del servizio quali essenziali connotazioni per l’erogazione dell’indennità; ritiene imprescindibile l’esame del Piano sanitario aziendale che classifica il P.O. di Cassino come Dipartimento di Emergenza e Accettazione di I livello (di cui fanno parte, oltre all’Unità operativa di rianimazione, Terapia intensiva e Sub-intensiva, anche il pronto Soccorso). 11. La lettura ermeneutica offerta dal Tribunale non è condivisa dal Collegio che intende ribadire e dare continuità all’orientamento interpretativo espresso da questa Corte (con la sentenza n. 9248 del 2008), non rinvenendo argomenti nuovi e significativi per discostarsene. 12. Va premesso che la volontà delle parti si desume dal senso letterale delle parole utilizzate e dalla loro comune intenzione (art. 1362 c.c., comma 1), quale emerge dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto (comma 2) e dalla lettura complessiva del contratto le cui “clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 1363 c.c.). 13. Tutte le altre norme di ermeneutica contrattuale sono applicabili solo se si determinano situazioni peculiari (ad esempio laddove vengano usate espressioni generali o indicazioni esemplificative) o quando, applicati i criteri dettati dagli articoli precedenti, le previsioni contrattuali conservano ambiguità non risolte (per espressa previsione degli artt. 1367 – 1370 c.c., le regole contenute in tali norme operano solo se, applicati 1 criteri degli artt. 1362 –1366, le clausole rimangono ambigue, dubbiose, oscure). 14. In via ulteriormente sussidiaria, e del tutto residuale, si può ricorrere alle regole finali fissate dall’art. 1371 c.c.. 15. Nel caso in esame il senso letterale delle parole è sufficientemente chiaro e la lettura complessiva dell’atto, nonché il comportamento successivo delle parti, lo chiariscono ulteriormente, escludendo ogni possibile dubbio interpretativo. 16. Il senso letterale dell’espressione lavoro prestato “nei servizi di malattie infettive” indica un lavoro prestato in una struttura preposta alla cura delle malattie infettive (o di malattie affini o equipollenti). 17. “Servizio” è un termine generale idoneo a ricomprendere articolazioni del servizio sanitario denominabili in modo diverso (divisione, reparto, dipartimento, ecc.) ma comunque sempre identificabili come parti della organizzazione sanitaria destinate alla cura di un certo tipo di malattie. 18. Il senso letterale dell’espressione utilizzata dalla parti stipulanti pertanto non può dirsi ambiguo e non consente di riconoscere l’indennità prevista per gli infermieri che operano nei servizi di terapia intensive e sub-intensive anche a infermieri che operano in altri segmenti dell’organizzazione sanitaria non finalizzate alle terapie intensive e sub-intensive ogniqualvolta si verifichi di fatto una situazione di rischio assimilabile a quella propria dei reparti di terapia intensive e sub-intensive. 19. La soluzione proposta dal Tribunale, di difficile applicazione alla variegata casistica che si aprirebbe, non è quella che le parti hanno individuato come punto di equilibrio dei loro contrapposti interessi e sui quali l’amministrazione ha parametrato i suoi impegni di spesa. 20. Una conferma si ha dalla lettura complessiva del testo dell’art. 44, comma 6. 21. Infatti, se la norma viene letta nel suo insieme, ci si rende conto che tutte le situazioni per le quali viene prevista l’indennità (lett. a, b, c) fanno riferimento ad articolazioni del servizio sanitario e non al tipo di patologia con il quale l’infermiere può venire in contatto quale che sia la struttura in cui opera. 22. Si parla di infermieri operanti nelle “terapie intensive”, nelle “sale operatorie”, nelle “terapie sub-intensive”, nei “servizi di nefrologia e dialisi”. 23. Particolarmente indicativo è il riferimento ai “servizi di nefrologia e dialisi” giacché sarebbe un controsenso ritenere che il concetto di servizio sia stato utilizzato in un modo diverso nell’ambito della medesima norma e di una medesima elencazione. 24. In realtà è evidente che l’utilizzazione del termine è univoca, con riferimento a reparti specifici destinati alla somministrazione di peculiari cure. 25. Un’ulteriore conferma sul piano dell’interpretazione sistematica, si ha dalla lettura del nono comma dell’art. 44. 26. Tale previsione abilita la contrattazione decentrata, entro ben definiti limiti di spesa, ad individuare altri operatori del ruolo sanitario ai quali corrispondere l’indennità, specificando che deve trattarsi di operatori che abbiano lavorato “nei servizi indicati nel comma 6”.27. Questo rinvio rafforza l’idea che il concetto di “servizi” utilizzato nel comma 6, è concetto unitario ed omogeneo che vale ad indicare strutture dell’organizzazione sanitaria, quali i reparti di terapia intensiva, i servizi di nefrologia, i servizi di malattie infettive, ecc.. 28. E il rinvio alla contrattazione decentrata, in una delimitata cornice di spesa, dell’individuazione di altri operatori del ruolo sanitario ai quali corrispondere la predetta indennità, specificando la tipologia di operatori (“nei servizi indicati nel comma 6”) conferma ulteriormente che solo i contraenti collettivi, in sede decentrata, possono, conformando la volontà negoziale a limiti di spesa, ampliare gli aventi diritto all’indennità di rischio e disagio in esame. 29. Quanto sin qui detto esclude ogni dubbio sul contenuto della clausola contrattuale e sulla volontà delle parti stipulanti, quale emerge dalla lettura complessiva dell’atto. 30. Anche i comportamenti precedenti delle parti appaiono in linea con questa ricostruzione. 31. L’art. 49 del contratto collettivo recepito nel d.P.R. n. 384 del 1990, antecedente storico della previsione in esame, riconosceva l’indennità al personale infermieristico operante “nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi”. 32. La volontà, reiterata, è pertanto quella di collegare l’indennità allo svolgimento del lavoro nelle terapie intensive, sub-intensive e nelle sale operatorie, e non al più generico rischio che si estende agli infermieri di altri reparti chiamati a svolgere attività di terapia intensiva o subintensiva. 33. Pertanto il ricorso deve essere accolto. 34. Sussistono congrui motivi per la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo ai sensi dell’art. 64, del d.lgs. 165/2001, dichiara che l’art. 44, comma 6, lett. a e b), del CCNL del comparto sanità – personale non dirigente, sottoscritto il 1 settembre 1995, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista spetta esclusivamente al personale infermieristico operante nei Servizi di terapia intensiva e sub-intensiva. Compensa le spese del presente giudizio. Applicato il quarto comma del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 64, rinvia la causa al Tribunale di Cassino.
Fonte: Avvocatocivilista.net