Ricordiamo sicuramente tutti quando nel 2021 la Regione Veneto attraverso la delibera n. 305 del 16 marzo “Percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria dell’Operatore Socio Sanitario” andava ben oltre le previsioni dell’Accordo Stato – Regioni del 16 gennaio 2003, sospesa dal TAR, in seguito ai motivati e giusti ricorsi presentati da FNOPI e OO.PP.II. veneti, e successivamente bocciata dal Consiglio di Stato.
Ebbene, a distanza di poco più di un anno la stessa Regione Veneto reitera il tentativo, si spera inconsapevolmente, di determinare un declino della sicurezza e della qualità assistenziale sanitaria, non solo in ambito territoriale, attraverso la delibera n. 650/2022 “Formazione complementare in assistenza sanitaria dell’Operatore Socio-Sanitario”, che sostituisce la DGR 305/2021, ma finanche in ambito nazionale, mediante l’istituzione su propria iniziativa di un gruppo di lavoro con il Ministero della salute al fine di effettuare una revisione del profilo dell’Operatore socio sanitario (OSS) e dell’Operatore socio sanitario con formazione complementare (OSS. FC.).
Occorre, prima di approfondire il discorso, considerare che l’istruzione e la formazione professionale non sono tra le materie di legislazione concorrente, ex art. 117, comma 3, della Costituzione, “………..; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; …..”.
Comparando i rispettivi allegati A della DGR n. 650/2022 e dell’Accordo Stato – Regioni del 16 gennaio 2003, ci si rende immediatamente conto come la Regione Veneto abbia nuovamente “alzato il tiro”, prevedendo l’attribuzione all’OSS.FC. di attività che non sono affatto di elevata standardizzazione e di bassa discrezionalità e che vanno ben oltre rispetto a quanto previsto con l’Accordo Stato – Regioni del 2003, non considerando che tale decisione potrebbe, con molta probabilità, favorire nocumento alla salute dei pazienti e aumentare in modo esponenziale le responsabilità dei professionisti infermieri.
Per essere chiari, è previsto che “L’OSS-FC svolge, oltre alle attività riferibili all’OSS con formazione di base, le attività assistenziali proprie coadiuvando l’infermiere o l’ostetrica, le attività dirette alla persona attribuite e supervisionate dall’infermiere o dall’ostetrica.”, ciò significa che dovrà comunque essere presente in struttura un professionista sanitario infermiere e che lo stesso dovrà assumersi la responsabilità “in eligendo” (scelta del soggetto a cui attribuire/assegnare/affidare i compiti) e “in vigilando” (l’infermiere dovrà comunque esercitare quelle verifiche doverose che risultino idonee ad impedire il verificarsi di eventi dannosi per il paziente) derivata dall’attribuzione all’OSS. FC. delle attività previste nell’Allegato A della DGR 650/2022 del Veneto.
Evidentemente sfugge a molti che l’Infermiere è l’unico responsabile dell’assistenza infermieristica, ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.M. 739/94; inoltre attraverso la sostituzione della denominazione “professione sanitaria ausiliaria” con la denominazione “professione sanitaria” e l’abolizione del mansionario, rispettivamente, ex art. 1. commi 1 e 2, della Legge 26 febbraio 1999, n.42, viene riconosciuta la piena autonomia dell’infermiere, ne consegue che viene posta in capo al professionista sanitario infermiere una posizione di garanzia nei confronti degli assistiti, che ne fonda la responsabilità penale in diverse situazioni operative. Tale fondamento della posizione di garanzia è palesato in seguito mediante l’art. 1, comma1, Legge 10 agosto 2000, n.251 “Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.”.
Di seguito vengono riportate alcune delle attività a cui si fa riferimento con le probabili complicanze:
- aspirazione delle secrezioni oro-faringee in paziente con tracheostomia – procedura invasiva e potenzialmente dannosa perché può provocare traumi della trachea e delle vie respiratorie con conseguente sanguinamento, infezioni, ipertensione, aritmie cardiache da ipossiemia indotta, aumento della pressione intracranica (Nursing Clinico tecniche di Kozier & Erb edizione 2011; Istruzione Operativa “Aspirazione Tracheale negli adulti” cod. IOSAS011000 Servizio Sanitario Nazionale regione Basilicata; Hess, 1999); ne deriva che l’aspirazione da una tracheostomia è una tecnica sterile, invasiva che richiede adeguate conoscenze scientifiche per tal motivo non è assolutamente da considerare l’attribuzione al personale di supporto (Nursing Clinico tecniche di Kozier & Erb edizione 2011);
- medicazione della tracheostomia – procedura in cui c’è il rischio di dislocazione della cannula tracheale e di infezioni (Nursing Clinico tecniche di Kozier & Erb edizione 2011);
- Somministra farmaci tramite SNG, PEG, PEJ – tale procedura potrebbe determinare, se mal eseguita, interazioni farmaco – farmaco, interazioni tra farmaci – nutrizione enterale; inoltre va posta particolare attenzione all’eventuale triturazione delle compresse, visto che ci sono compresse che non possono essere triturate, ecc. (Nursing Clinico tecniche di Kozier & Erb edizione 2011).
Inoltre c’è da chiedersi se attribuendo all’OSS.FC. – la quale formazione complementare prevede solo 400 ore di corso, suddivise in 150 ore per la teoria (di cui solo 8 ore dedicate al modulo denominato “Tracheostomia, procedure di aspirazione e cura della persona” nel quale dovranno essere trattati i seguenti argomenti:
- Cenni di anatomia delle prime vie respiratorie
- Tracheostomia, tipologie di cannule tracheostomiche
- Pulizia dei dispositivi tracheostomici
- Procedure per l’aspirazione oro-faringea, naso-faringea e da tracheostomia stabilizzata
- Posizionamento e osservazione dell’assistito durante la procedura di aspirazione, principali
alterazioni
- Procedura per la medicazione della tracheostomia, alterazione della cute peristomale
- Le cure quotidiane alla persona con tracheostomia (igiene personale, umidificazione, alimentazione)
e 250 ore per la pratica – compiti non affatto di elevata standardizzazione e di bassa discrezionalità decisionale, come l’aspirazione delle secrezioni oro-faringee in paziente con tracheostomia, la medicazione della tracheostomia e altre che per questioni di brevità dello scritto non vengono elencate, non si vada a ledere il diritto di rango costituzionale della tutela della salute in modo equo e uniforme (ex artt. 2-3 e 32 della Costituzione), visto che si sta creando un’assistenza sanitaria “a macchia di leopardo” riguardo alla qualità e alla sicurezza.
Per quel che concerne la rilevazione del dolore ivi compresa la registrazione della sede, delle caratteristiche e del grado, addirittura in assistiti con problematiche comportamentali e comunicative, mediante scale di valutazione validate del dolore, sempre attribuita al OSS.FC. dalla DGR in discussione, si ribadisce che la valutazione e gestione del dolore è talmente complessa che per tutelare ulteriormente il cittadino è stata emanata la legge 15 marzo 2010, n.38 “Disposizioni per garantire l’acceso alle cure palliative e alla terapia del dolore” la quale all’art. 7 sancisce “ All’interno della cartella clinica, nelle sezioni medica e infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito.”, ne consegue che detta attività è di competenza medica e infermieristica e quindi non può essere attribuito alcun compito all’Operatore socio sanitario in questione benché siano previste alcune ore di formazione complementare.
L’obiettivo della delibera in parola, a dire dell’assessore regionale alla sanità e ai servizi sociali del Veneto, Manuela Lanzarin, è di ridurre, attraverso l’istituzione di un profilo di Operatore socio sanitario con funzioni complementari, l’affanno a cui sono sottoposte le strutture sanitarie, specie le RR.SS.AA., per la carenza di professionisti infermieri in Veneto, ma al tempo stesso si aumentano le responsabilità dei professionisti infermieri e si riduce la qualità e la sicurezza delle prestazioni sanitarie.
Quello che lascia a dir poco trasecolati è che, precedentemente alla pubblicazione di tale delibera è stato avviato un confronto con i Presidenti degli Ordini provinciali delle Professioni Infermieristiche e con i referenti della FNOPI (in data 14 dicembre 2021, 14 gennaio 2022 e 24 gennaio 2022), senza che sia stato sollevato alcun dubbio in merito all’eventuale nocumento alla salute dei pazienti e al conseguente aumento delle responsabilità dei professionisti sanitari infermieri, i quali come al solito si vedono aumentare gli oneri e le responsabilità senza che vi sia un adeguato riconoscimento economico.
Non ci resta che sperare che la voce “stentorea” della FNOPI e degli OO.PP.II. torni a farsi sentire, al fine di tutelare i professionisti sanitari e nel contempo il diritto dei cittadini a continuare a ricevere un’assistenza sanitaria equa, uniforme, sicura e di qualità, così come prevede il dettato costituzionale.
dott. Savino Dilillo
(Infermiere Legale e Forense – Ufficio Stampa APSILEF)